Corte costituzionale

Ordinanza n. 385/1995

Corte cost., ord. 25 luglio 1995, n. 385

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
385/1995
Data di deposito
25 luglio 1995
Data di decisione
13 luglio 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:385

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 3, legge n. 408 del 29 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 22444

In ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 13, terzo comma, l. n. 408 del 1990 vanno respinte le eccezioni di inammissibilita' avanzate dall'Avvocatura di Stato per la lamentata carenza di indicazione, nelle ordinanze di rimessione, della disposizione voluta sottoporre al sindacato di costituzionalita' e della norma costituzionale che si assume violata. Dalla esposizione del fatto, e dall'intero contesto delle ordinanze di rimessione risulta invero in modo univoco che la censura investe la suindicata norma, nella parte in cui essa fissa retroattivamente al 6 dicembre 1990 - data di entrata in vigore del nuovo saggio degli interessi legali nella piu' elevata misura del 10% - la decorrenza del sistema di determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro sulle donazioni con riserva di usufrutto. Inoltre, il richiamo al principio di irretroattivita' della legge, e' sufficiente all'individuazione del parametro da porre a fondamento del giudizio di costituzionalita', che, nella specie, e' costituito dall'art. 25, secondo comma, Cost., poiche' e' in tale norma che il principio stesso trova affermazione. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 22445

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio di irretroattivita' della legge, pur riconosciuto come principio generale dall'art. 11, primo comma, disp, prel. cod. civ., e' garantito, specificamente dalla Costituzione (art. 25) solo con riguardo alla materia penale, cosicche' per il legislatore l'unico limite alla possibilita' di adottare norme aventi efficacia retroattiva, e' dato - secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale - dall'esigenza che esse non si pongano in contrasto con altri valori costituzionalmente protetti e che trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza. Rispetta tuttavia tale limite l'art. 13, terzo comma, l. n. 408 del 1990, denunziato in quanto fissa retroattivamente, al 6 dicembre 1990 - data di entrata in vigore del nuovo tasso degli interessi legali nella piu' elevata misura del 10% - la decorrenza del sistema di determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro sulle donazioni con riserva di usufrutto. La norma infatti, e' conseguente all'entrata in vigore di detto nuovo tasso e l'intervento del legislatore si e' reso necessario - onde evitare distorsioni o applicazioni normative clamorosamente ingiustificate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, l. 29 dicembre 1990, n. 408, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - S. nn. 313/1990, 6/1994, 153/1994 e 397/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Pisa con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze