Corte costituzionale
Ordinanza n. 369/1995
Corte cost., ord. 24 luglio 1995, n. 369
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 369/1995
- Data di deposito
- 24 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:369
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 1, legge n. 6 del 3 gennaio 1981
- art. 15, legge n. 290 del 11 ottobre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 21741
Manifesta infondatezza della questione, avendo la Corte gia' giudicato non irrazionali i criteri piu' restrittivi con cui l'art. 15 della legge n. 290 del 1990 ha ridefinito il contemperamento tra il principio di solidarieta' di gruppo e l'interesse individuale dei singoli al rimborso dei contributi in caso di cessazione dall'iscrizione alla Cassa senza avere maturato i requisiti del diritto a pensione, e cio' indipendentemente, per quanto riguarda i liberi professionisti titolari di pensione a carico dello Stato, dalla possibilita' (ora negata ma che peraltro dopo il trasferimento della gestione delle pensioni statali dal Ministero del tesoro alla INPDAP non dovrebbe tardare ad essere assicurata) di conseguire un supplemento di pensione mediante ricongiunzione contributiva, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 290. - S. n. 450/1993. red.: S. P.
Massima n. 21742
Manifesta infondatezza della questione in quanto - a parte che per costante giurisprudenza della Corte non sono producenti, ai fini del principio di eguaglianza, i confronti tra sistemi previdenziali - a fronte degli esempi citati dal giudice rimettente sono piu' numerosi gli ordinamenti di previdenza per professionisti (come quelli per i geometri, i veterinari, ecc.) portanti una norma identica a quella denunciata, mentre il riferimento al diritto riconosciuto agli eredi in caso di cessazione dell'iscrizione alla Cassa per morte e' sicuramente fuori di luogo. red.: S. P.
Massima n. 21743
Manifesta infondatezza della questione, il riferimento all'art. 38 Cost. non essendo pertinente in quanto la norma impugnata ha precisamente una funzione di tutela dei livelli di finanziamento del sistema previdenziale della categoria professionale. red.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), come sostituito dall'art. 15 della legge 11 ottobre 1990, n. 290 (Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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