Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/1995

Corte cost., ord. 24 luglio 1995, n. 369

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
369/1995
Data di deposito
24 luglio 1995
Data di decisione
13 luglio 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:369

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 1, legge n. 6 del 3 gennaio 1981
  • art. 15, legge n. 290 del 11 ottobre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 21741

Manifesta infondatezza della questione, avendo la Corte gia' giudicato non irrazionali i criteri piu' restrittivi con cui l'art. 15 della legge n. 290 del 1990 ha ridefinito il contemperamento tra il principio di solidarieta' di gruppo e l'interesse individuale dei singoli al rimborso dei contributi in caso di cessazione dall'iscrizione alla Cassa senza avere maturato i requisiti del diritto a pensione, e cio' indipendentemente, per quanto riguarda i liberi professionisti titolari di pensione a carico dello Stato, dalla possibilita' (ora negata ma che peraltro dopo il trasferimento della gestione delle pensioni statali dal Ministero del tesoro alla INPDAP non dovrebbe tardare ad essere assicurata) di conseguire un supplemento di pensione mediante ricongiunzione contributiva, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 290. - S. n. 450/1993. red.: S. P.

Massima n. 21742

Manifesta infondatezza della questione in quanto - a parte che per costante giurisprudenza della Corte non sono producenti, ai fini del principio di eguaglianza, i confronti tra sistemi previdenziali - a fronte degli esempi citati dal giudice rimettente sono piu' numerosi gli ordinamenti di previdenza per professionisti (come quelli per i geometri, i veterinari, ecc.) portanti una norma identica a quella denunciata, mentre il riferimento al diritto riconosciuto agli eredi in caso di cessazione dell'iscrizione alla Cassa per morte e' sicuramente fuori di luogo. red.: S. P.

Massima n. 21743

Manifesta infondatezza della questione, il riferimento all'art. 38 Cost. non essendo pertinente in quanto la norma impugnata ha precisamente una funzione di tutela dei livelli di finanziamento del sistema previdenziale della categoria professionale. red.: S. P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), come sostituito dall'art. 15 della legge 11 ottobre 1990, n. 290 (Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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