Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/1995

Corte cost., ord. 24 luglio 1995, n. 368

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
368/1995
Data di deposito
24 luglio 1995
Data di decisione
13 luglio 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:368

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22390

Posto che, come la Corte ha piu' volte affermato, rientra nella discrezionalita' del legislatore la determinazione della quantita' e qualita' della sanzione penale e che l'esercizio di tale discrezionalita' puo' essere sindacato solo quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza, l'aumento - introdotto con l'art. 8, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., in l. 18 febbraio 1992, n. 712 - della pena minima edittale da tre a cinque anni per il delitto di estorsione, oltre a non dar luogo a macroscopiche differenze rispetto al trattamento sanzionatorio stabilito per il delitto di rapina, appare comunque giustificato dalla esigenza di evitare che, a fronte del dilagare del racket delle estorsioni, possano essere irrogate pene che, con il concorso delle circostanze attenuanti, si mantengano nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell' art. 629, primo comma, cod. pen.). - Sul limite della ragionevolezza e sul principio di proporzionalita' in ordine alla discrezionalita' legislativa in materia sanzionatoria, v. 'ex plurimis', S. nn. 341/1994, 25/1994 e 333/1991. red.: G.L. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 629, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di Pescara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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