Corte costituzionale
Ordinanza n. 368/1995
Corte cost., ord. 24 luglio 1995, n. 368
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 368/1995
- Data di deposito
- 24 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:368
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 712 del 18 febbraio 1992
- art. 629, comma 1, codice penale
- art. 8, decreto-legge n. 419 del 31 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 22390
Posto che, come la Corte ha piu' volte affermato, rientra nella discrezionalita' del legislatore la determinazione della quantita' e qualita' della sanzione penale e che l'esercizio di tale discrezionalita' puo' essere sindacato solo quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza, l'aumento - introdotto con l'art. 8, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., in l. 18 febbraio 1992, n. 712 - della pena minima edittale da tre a cinque anni per il delitto di estorsione, oltre a non dar luogo a macroscopiche differenze rispetto al trattamento sanzionatorio stabilito per il delitto di rapina, appare comunque giustificato dalla esigenza di evitare che, a fronte del dilagare del racket delle estorsioni, possano essere irrogate pene che, con il concorso delle circostanze attenuanti, si mantengano nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell' art. 629, primo comma, cod. pen.). - Sul limite della ragionevolezza e sul principio di proporzionalita' in ordine alla discrezionalita' legislativa in materia sanzionatoria, v. 'ex plurimis', S. nn. 341/1994, 25/1994 e 333/1991. red.: G.L. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 629, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di Pescara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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