Corte costituzionale
Ordinanza n. 352/1995
Corte cost., ord. 21 luglio 1995, n. 352
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 352/1995
- Data di deposito
- 21 luglio 1995
- Data di decisione
- 12 luglio 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:352
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 27, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
- art. 2, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 5 febbraio 1953
- legge n. 53 del 28 febbraio 1983
- art. 5, comma 33, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
- art. 5, comma 32, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 22285
Manifesta infondatezza della questione, mancando nell'ordinanza di rimessione qualunque indicazione della norma o del principio dell'ordinamento rispetto ai quali la disposizione impugnata, diversificando situazioni tra loro comparabili, porrebbe in essere la lamentata discriminazione fra automobilisti in ordine alla trasformazione della "tassa sulla circolazione" in "imposta sulla proprieta'". - V. massima B red.: G.L. rev.: S.P.
Massima n. 22286
Manifesta infondatezza della questione in quanto, a parte l'erroneita' dell'affermazione che l'imposta 'de qua' colpirebbe "l'intera categoria degli automobilisti, senza operare alcuna distinzione all'interno della medesima", e la contraddittorieta' dell'assunto che la capacita' contributiva sarebbe, da un lato, la risultante del "complesso dei redditi di cui gode il contribuente" e, dall'altro, una situazione rilevabile "anche dal solo possesso dei beni" indipendentemente dalla circostanza che il proprietario tragga dal loro impiego un adeguato compenso, in ogni caso, contrariamente a quanto ha asserito in proposito il giudice 'a quo', rientra nella discrezionalita' del legislatore la determinazione degli indici di capacita' contributiva e della conseguente entita' dell'onere tributario, essendo riservato alla Corte costituzionale di verificare la palese arbitrarieta' e irrazionalita' delle scelte legislative. - V. massima A. red.: G.L. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventisettesimo, trentaduesimo, trentatreesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'art. 2, lettera b), del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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