Corte costituzionale

Ordinanza n. 351/1995

Corte cost., ord. 21 luglio 1995, n. 351

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
351/1995
Data di deposito
21 luglio 1995
Data di decisione
12 luglio 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:351

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21627

L'attribuzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione esclusiva sulle controversie tributarie non contrasta con l'art. 113 Cost.. Posto, infatti, il definitivo riconoscimento, da parte della Corte, del carattere giurisdizionale rivestito dalle Commissioni stesse, va rilevato che il predetto art. 113 Cost., nell'affidare la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della p.a., agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa, non intende escluderne quegli organi speciali di giurisdizione, preesistenti alla entrata in vigore della Costituzione che, come le Commissioni tributarie, ai sensi della VI disposizione transitoria di essa, sono rimaste in vita - pur in presenza del divieto di cui all'art. 102, Cost. - attraverso un procedimento di revisione, ai fini dell'adeguamento ai principi costituzionali. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 113 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). - v., fra le altre, S. nn. 50/1989, 21/1986, 63/1982, 215/1976, 287/1974 e, in particolare, sulla revisione delle Commissioni tributarie, S. n. 215/1976. red.: A.M. M. rev.: S.P.

Massima n. 21628

L'art. 80, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 - emanato in attuazione della delega per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, di cui all'art. 30, l. n. 413 del 1991 - il quale differisce l'efficacia di tutte le norme contenute nel decreto stesso, e non solo di quelle incompatibili con le attuali Commissioni tributarie, alla data di insediamento delle istituende Commissioni tributarie provinciali e regionali, costituisce esercizio non irragionevole della potesta' - rimessa alla discrezionalita' legislativa - di fissare il 'dies a quo' per l'efficacia di una nuova disciplina processuale, in connessione con una serie di adempimenti necessari perche' essa possa essere attuata: e cio' tanto piu' che, nella specie, l'entrata in vigore della riforma richiede una radicale modificazione delle strutture, attraverso la costituzione di nuovi organismi giurisdizionali, con la correlativa esigenza di modifiche della procedura. Del resto, come gia' rilevato dalla Corte, l'istituzione delle nuove Commissioni tributarie e' adempimento di non lieve momento, destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 69, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. in l. 29 ottobre 1993, n. 427). - O. n. 230/1994. red.: A.M. M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo modificato dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli ol/' minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con la medesima ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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