Corte costituzionale
Ordinanza n. 337/1995
Corte cost., ord. 20 luglio 1995, n. 337
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 337/1995
- Data di deposito
- 20 luglio 1995
- Data di decisione
- 12 luglio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:337
Norme oggetto del giudizio
- art. 176, comma 3, codice penale
- art. 50, comma 5, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 21614
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza in quanto il procedimento 'a quo', promosso per la concessione della sola semiliberta', non riguarda una richiesta di concessione della liberazione condizionale. - V. massima B. red.: G. Conti
Massima n. 21615
Non puo' trovare accoglimento la questione di costituzionalita' dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui esclude l'applicabilita' dell'istituto del condono alla pena dell'ergastolo ai fini del computo della pena da espiare per essere ammessi alla semiliberta'. Come la Corte costituzionale ha avuto modo di osservare, la pena dell'ergastolo, nonostante il suo inquadramento nell'attuale tessuto normativo abbia, a determinati fini, provocato il venir meno della rigorosa caratteristica di perpetuita' che all'epoca dell'emanazione del codice la connotava, deve considerarsi comunque una pena perpetua, tanto da non ammettere "scomputi" che non incidano sulla natura stessa della pena. Di conseguenza, anche se, a taluni fini, la pena dell'ergastolo puo' assumere i caratteri della temporaneita' nel quadro di quelle misure premiali che anticipano il reinserimento come effetto del sicuro ravvedimento del condannato, da comprovarsi dal giudice sulla base non solo della buona condotta tenuta durante l'espiazione della pena, bensi', soprattutto, della sua partecipazione rieducativa, non e' possibile, ai fini dell'accesso alle misure alternative alla detenzione, tra cui la semiliberta', detrarre dalla pena inflitta la misura corrispondente all'indulto, perche', altrimenti, si inciderebbe sulla natura stessa della pena quale irrogata in sede di cognizione con inevitabili riverberi non solo sulla misura ma sulla qualita' della pena stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354). - V., sulla natura della pena dell'ergastolo, S. nn. 168/1994 e 270/1993. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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