Corte costituzionale
Ordinanza n. 332/1995
Corte cost., ord. 17 luglio 1995, n. 332
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 332/1995
- Data di deposito
- 17 luglio 1995
- Data di decisione
- 10 luglio 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:332
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22250
Posto che appartengono alla discrezionalita' del legislatore la configurazione di fattispecie criminose e la determinazione delle sanzioni penali, spettando quindi alla Corte intervenire e modificare le scelte punitive adottate solo quando sia evidente e non sorretta da alcuna giustificazione la sproporzione fra sanzione e disvalore concreto del fatto, la scelta del legislatore di prevedere una eguale sanzione minima per il delitto di evasione dal luogo degli arresti domiciliari e per quello di evasione dal carcere non e' palesemente irragionevole, essendo fondata sulla valutazione di condotte egualmente lesive del dovere di rispettare analoghi provvedimenti restrittivi della liberta' personale, tanto piu' che il dovere di non allontanarsi, negli arresti domiciliari, e' in maggior misura affidato al responsabile comportamento di chi vi e' sottoposto. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 385, terzo comma, c.p.). - In ordine alla discrezionalita' del legislatore nella configurazione di fattispecie criminose e nella determinazione delle sanzioni penali, ed all'ambito del sindacato della Corte costituzionale in materia, V. S. n. 341/1994 e O. n. 520/1991. red.: A.G. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Catania con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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