Corte costituzionale

Ordinanza n. 332/1995

Corte cost., ord. 17 luglio 1995, n. 332

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
332/1995
Data di deposito
17 luglio 1995
Data di decisione
10 luglio 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:332

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22250

Posto che appartengono alla discrezionalita' del legislatore la configurazione di fattispecie criminose e la determinazione delle sanzioni penali, spettando quindi alla Corte intervenire e modificare le scelte punitive adottate solo quando sia evidente e non sorretta da alcuna giustificazione la sproporzione fra sanzione e disvalore concreto del fatto, la scelta del legislatore di prevedere una eguale sanzione minima per il delitto di evasione dal luogo degli arresti domiciliari e per quello di evasione dal carcere non e' palesemente irragionevole, essendo fondata sulla valutazione di condotte egualmente lesive del dovere di rispettare analoghi provvedimenti restrittivi della liberta' personale, tanto piu' che il dovere di non allontanarsi, negli arresti domiciliari, e' in maggior misura affidato al responsabile comportamento di chi vi e' sottoposto. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 385, terzo comma, c.p.). - In ordine alla discrezionalita' del legislatore nella configurazione di fattispecie criminose e nella determinazione delle sanzioni penali, ed all'ambito del sindacato della Corte costituzionale in materia, V. S. n. 341/1994 e O. n. 520/1991. red.: A.G. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Catania con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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