Corte costituzionale
Ordinanza n. 290/1995
Corte cost., ord. 29 giugno 1995, n. 290
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 290/1995
- Data di deposito
- 29 giugno 1995
- Data di decisione
- 15 giugno 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:290
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 12, ter, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
- legge n. 296 del 12 agosto 1993
- decreto-legge n. 187 del 14 giugno 1993
- legge n. 39 del 28 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 21724
La omessa attribuzione al P.M. della facolta' di chiedere il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio in favore dello straniero detenuto non appare irragionevole ed e' anzi coerente con la configurazione dell'istituto della espulsione a richiesta dell'interessato, mentre non puo' escludersi che, pur in stato di detenzione, lo straniero possa richiedere il rilascio del prescritto documento, non incidendo eventuali difficolta' di fatto ne' sulla ragionevolezza della disposizione impugnata, ne' sulle garanzie a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo. Inoltre, la mancata previsione della possibilita' che l'espulsione sia richiesta anche dal P.M., trova una razionale giustificazione nella complessiva configurazione data alla espulsione dello straniero dall'art. 7, comma 12-bis e comma 12-ter, come sospensione della esecuzione della custodia cautelare e della espiazione della pena, ne' puo' ritenersi incoerente rispetto alla disciplina indicata come 'tertium comparationis', dal momento che differenti sono i presupposti dei provvedimenti di espulsione per i quali e' ammissibile la richiesta dell'autorita' amministrativa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 Cost., dell'art. 7, comma 12-ter, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni in legge 12 agosto 1993, n. 296). - Sulla disciplina della espulsione dello straniero, v., fra le altre, S. n. 62/1994. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, aggiunto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, dal Pretore di Cremona, Sezione distaccata di Soresina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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