Corte costituzionale

Ordinanza n. 283/1995

Corte cost., ord. 28 giugno 1995, n. 283

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
283/1995
Data di deposito
28 giugno 1995
Data di decisione
15 giugno 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:283

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21575

L'applicabilita' del regime di conversione delle pene pecuniarie ai condannati minorenni non contrasta con il principio di uguaglianza, in relazione alla diversita' di conseguenze che derivano a seconda che i minori abbiano o meno genitori abbienti e disponibili al pagamento della pena pecuniaria. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, pur non potendosi non convenire, anche relativamente ai soggetti maggiorenni, che appare insanabilmente contraddittorio pretendere di fondare la soddisfazione del principio di eguaglianza di fronte al reato ed alla pena proprio sul sacrificio dell'eguaglianza stessa, introducendo una discriminazione determinata unicamente dalle condizioni del condannato, occorre, pero', anche ribadire come non sia concretamente evitabile ne' la previsione di misure succedanee alla pena pecuniaria non corrisposta per insolvibilita', ne' che queste possano incorporare, rispetto a quella, un margine di maggiore afflittivita', purche' vengano adottate misure sostitutive che riducano al minimo possibile tale divario e che nel contempo si adottino disposizioni che, agevolando l'adempimento della pena pecuniaria e rendendo effettivo il controllo sulla sussistenza di reali situazioni di insolvibilita', circoscrivano nella massima misura possibile l'area della concreta operativita' della conversione: un assetto, quest'ultimo, che puo' ritenersi raggiunto in forza nel nuovo sistema di conversione introdotto dalla modificazione dell'art. 136 cod. pen., senza contare la disciplina della dilazione e del pagamento rateale, utilizzabile anche dai condannati minorenni. Il principio di uguaglianza non e' leso neppure sotto il profilo della diversita' di regime rispetto a quello delle spese processuali, al cui obbligo sono sottratti i condannati minorenni a norma dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, trascurando del tutto il giudice 'a quo' che la 'ratio' alla base della norma ora ricordata e', come puntualizzato nei lavori preparatori di tale corpo normativo, di evitare che il carico delle spese finisca per gravare, piu' che sul minore, sulla sua famiglia, cosi' da non corrispondere al suo scopo intrinseco e da risolversi in un'ulteriore penalizzazione dei familiari; 'ratio' certo non invocabile con riferimento alla pena pecuniaria, il cui pagamento ed il cui conseguente regime derivante dall'insolvibilita' si giustificano, oltre tutto, in funzione del principio dell'inderogabilita' della pena (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 660, comma 2, cod. proc. pen.). - V. massima B. Circa l'incostituzionalita' del precedente regime di conversione, v. S. n. 131/1979. Sull'istituto in questione, dopo la riforma recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 101) v. S. n. 108/1987. red.: G. Conti

Massima n. 21576

L'applicabilita' del regime di conversione delle pene pecuniarie ai condannati minorenni non contrasta con il principio della personalita' della responsabilita' penale, per via della possibilita' che l'adempimento dell'obbligazione derivante dalla pena pecuniaria venga effettuato dagli esercenti la potesta' sul minore, trattandosi di obbligazione cui essi non sono tenuti se non nei casi stabiliti dall'art. 196 cod. pen., in cio' certamente non lesivo del principio della responsabilita' penale personale. Va inoltre considerato che l'attivita' di rappresentanza ed amministrazione degli esercenti la potesta' sul minore consente a costoro di provvedere al pagamento della pena pecuniaria inflitta ove l'incapace di agire sia titolare di un proprio patrimonio (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 660, comma 2, cod. proc. pen.). - V. massima A. red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 660, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Bari con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze