Corte costituzionale
Ordinanza n. 268/1995
Corte cost., ord. 19 giugno 1995, n. 268
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 268/1995
- Data di deposito
- 19 giugno 1995
- Data di decisione
- 14 giugno 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:268
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21681
L'art. 117 del codice di procedura penale disciplina la richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero all'"autorita' giudiziaria competente", "quando e' necessario per il compimento delle proprie indagini": occorre, pertanto, da un lato, che la richiesta sia finalizzata all'attivita' di indagine e, dall'altro, che l'autorita' giudiziaria destinataria della richiesta sia quella competente (per materia e territorio) in ordine ad un determinato procedimento penale, del quale, appunto, si richiedono, a fini conoscitivi, copie di determinati atti. Tale norma non e' quindi applicabile quando, come nella specie, a seguito di trasmissione di atti per competenza, l'autorita' giudiziaria alla quale e' pervenuto il procedimento (giudice per le indagini preliminari in sede di udienza preliminare), ravvisando l'incompletezza del fascicolo processuale, richieda all'autorita' giudiziaria che lo aveva trasmesso gli atti in ipotesi mancanti. Vertendosi in tale situazione, non puo' di conseguenza essere presa in considerazione la censura mossa dal giudice "a quo" alla citata norma, nella parte in cui essa attribuisce all'autorita' giudiziaria destinataria di una richiesta di copie di atti la facolta' di rigettare la richiesta medesima, anziche' porre l'obbligo della trasmissione degli atti; e cio' sia perche' l'autorita' giudiziaria che sollecita la trasmissione degli atti mancanti e' quella competente, sia perche' la richiesta non e' certo finalizzata al compimento delle indagini, bensi', come detto, a colmare la presunta incompletezza del fascicolo processuale trasmesso al giudice dell'udienza preliminare. Va, comunque, sottolineato che, proprio perche' nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di cui alla norma impugnata, la trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria competente non puo' che essere integrale, spettando, poi, al giudice "a quo" individuare il rimedio che l'ordinamento offre in caso di concreta inosservanza di tale obbligo. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 117 del codice di procedura penale). red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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