Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/1995

Corte cost., ord. 19 giugno 1995, n. 267

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
267/1995
Data di deposito
19 giugno 1995
Data di decisione
14 giugno 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:267

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21644

Il potere del giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile una richiesta che costituisca mera riproposizione di altra gia' rigettata e' esercitabile da qualunque parte la richiesta provenga. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice "a quo", tale potere puo' essere esercitato, quindi, anche qualora la nuova richiesta sia stata avanzata dal pubblico ministero, ed essa abbia contenuto identico a quello di una richiesta in precedenza avanzata dall'interessato e gia' rigettata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.) red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Potenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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