Corte costituzionale
Ordinanza n. 267/1995
Corte cost., ord. 19 giugno 1995, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 267/1995
- Data di deposito
- 19 giugno 1995
- Data di decisione
- 14 giugno 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:267
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21644
Il potere del giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile una richiesta che costituisca mera riproposizione di altra gia' rigettata e' esercitabile da qualunque parte la richiesta provenga. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice "a quo", tale potere puo' essere esercitato, quindi, anche qualora la nuova richiesta sia stata avanzata dal pubblico ministero, ed essa abbia contenuto identico a quello di una richiesta in precedenza avanzata dall'interessato e gia' rigettata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.) red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Potenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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