Corte costituzionale

Ordinanza n. 259/1995

Corte cost., ord. 16 giugno 1995, n. 259

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
259/1995
Data di deposito
16 giugno 1995
Data di decisione
13 giugno 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:259

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 2, bis, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • legge n. 359 del 8 agosto 1992

Parametri

Massime

Massima n. 21660

La destinazione di un immobile di proprieta' condominiale locato a terzi, ad alloggio del portiere, e' sicuramente estranea a quelle esigenze di tutela della persona umana e della famiglia che - come affermato dalla Corte - giustificano l'eccezione alla proroga biennale prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto- legge n. 333 del 1992. Pertanto - a parte che solo per avere erroneamente ravvisato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri del 25 maggio 1992 la fonte di un obbligo a garantire al lavoratore con mansioni di portiere l'alloggio, il giudice rimettente ha qualificato, nel caso, come necessita' la mera intenzione del locatore di dare all'immobile siffatta destinazione, e che tale presunta necessita' non e' stata comunque fatta valere nella forma della preventiva comunicazione ex art. 29, terzo comma, della legge n. 392 del 1978, ma soltanto dedotta nel corso di un procedimento di convalida in cui non e' stato neppure disposto il mutamento del rito - e' senz'altro da escludere che la contestata mancata estensione delle consentite eccezioni alla proroga biennale, all'ipotesi 'de qua' comporti violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 11, comma 2-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359). - Sulle eccezioni da riconoscersi, in base ai principi della legislazione di settore, alla proroga biennale 'de qua', v. O. n. 226/1994. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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