Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/1995

Corte cost., ord. 16 giugno 1995, n. 258

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
258/1995
Data di deposito
16 giugno 1995
Data di decisione
13 giugno 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:258

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 21 del 23 gennaio 1991
  • art. 7, decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 21725

Premesso che l'art. 7 del d.l. n. 344 del 1990 ammette al beneficio dell'inquadramento automatico nella nona qualifica funzionale solo il personale ministeriale assunto in esito a concorsi banditi (anteriormente alla data di entrata in vigore della l. n. 312 del 1980) per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere e che, nell'ambito del personale ministeriale, a coloro che possono far valere la detta condizione non sono equiparabili coloro che in tale comparto sono transitati non attraverso un concorso bandito dall'Amministrazione dello Stato, bensi' provenienti da una carriera comportante funzioni e qualifiche non assimilabili a quelle di una carriera direttiva statale, non si possono nella specie ravvisare profili di arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza tali da ledere i principi di eguaglianza o di buon andamento della pubblica amministrazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21). - V., da ultimo, S. n. 4/1994. Cfr., altresi', S. nn. 448/1993, 324/1993, 236/1993, 219/1993. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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