Corte costituzionale
Ordinanza n. 258/1995
Corte cost., ord. 16 giugno 1995, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 258/1995
- Data di deposito
- 16 giugno 1995
- Data di decisione
- 13 giugno 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:258
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 21 del 23 gennaio 1991
- art. 7, decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 21725
Premesso che l'art. 7 del d.l. n. 344 del 1990 ammette al beneficio dell'inquadramento automatico nella nona qualifica funzionale solo il personale ministeriale assunto in esito a concorsi banditi (anteriormente alla data di entrata in vigore della l. n. 312 del 1980) per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere e che, nell'ambito del personale ministeriale, a coloro che possono far valere la detta condizione non sono equiparabili coloro che in tale comparto sono transitati non attraverso un concorso bandito dall'Amministrazione dello Stato, bensi' provenienti da una carriera comportante funzioni e qualifiche non assimilabili a quelle di una carriera direttiva statale, non si possono nella specie ravvisare profili di arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza tali da ledere i principi di eguaglianza o di buon andamento della pubblica amministrazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21). - V., da ultimo, S. n. 4/1994. Cfr., altresi', S. nn. 448/1993, 324/1993, 236/1993, 219/1993. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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