Corte costituzionale

Ordinanza n. 255/1995

Corte cost., ord. 16 giugno 1995, n. 255

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
255/1995
Data di deposito
16 giugno 1995
Data di decisione
13 giugno 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:255

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21577

Inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, non riguardando la fase dell'udienza preliminare, nella quale e per la quale si controverte. - V. massima B. red.: G. Conti

Massima n. 21578

Non puo' trovare accoglimento la questione di costituzionalita' dell'art. 420, cod. proc. pen., in quanto non prevede un mezzo per porre rimedio alla mancata partecipazione all'udienza di un pubblico ministero legittimato 'ad processum' ('recte', 'ad causam'), in base a una delega illegittima conferita al Procuratore della Repubblica presso il tribunale dal procuratore generale presso la corte d'appello a seguito di avocazione a norma dell'art. 412, comma 1, cod. proc. pen., cosi' da determinare una grave situazione non risolvibile con le attuali previsioni del codice di rito. L'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e' infatti regolata dalla "legge di ordinamento giudiziario", nel cui ambito trovano soluzione le questioni che, come quella in esame, devono restare confinate all'interno di situazioni patologiche estranee al sistema processuale e, quindi, insuscettibili di apprezzamento in sede di giudizio di legittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 420 cod. proc. pen.). - Per il riferimento a situazioni patologiche insuscettibili di scrutinio di costituzionalita', v. O. n. 182/1992. red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 484 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari con le ordinanze in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 420 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal medesimo giudice con le indicate ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze