Corte costituzionale
Ordinanza n. 255/1995
Corte cost., ord. 16 giugno 1995, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 255/1995
- Data di deposito
- 16 giugno 1995
- Data di decisione
- 13 giugno 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:255
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21577
Inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, non riguardando la fase dell'udienza preliminare, nella quale e per la quale si controverte. - V. massima B. red.: G. Conti
Massima n. 21578
Non puo' trovare accoglimento la questione di costituzionalita' dell'art. 420, cod. proc. pen., in quanto non prevede un mezzo per porre rimedio alla mancata partecipazione all'udienza di un pubblico ministero legittimato 'ad processum' ('recte', 'ad causam'), in base a una delega illegittima conferita al Procuratore della Repubblica presso il tribunale dal procuratore generale presso la corte d'appello a seguito di avocazione a norma dell'art. 412, comma 1, cod. proc. pen., cosi' da determinare una grave situazione non risolvibile con le attuali previsioni del codice di rito. L'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e' infatti regolata dalla "legge di ordinamento giudiziario", nel cui ambito trovano soluzione le questioni che, come quella in esame, devono restare confinate all'interno di situazioni patologiche estranee al sistema processuale e, quindi, insuscettibili di apprezzamento in sede di giudizio di legittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 420 cod. proc. pen.). - Per il riferimento a situazioni patologiche insuscettibili di scrutinio di costituzionalita', v. O. n. 182/1992. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 484 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari con le ordinanze in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 420 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal medesimo giudice con le indicate ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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