Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1995

Corte cost., ord. 19 gennaio 1995, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
24/1995
Data di deposito
19 gennaio 1995
Data di decisione
12 gennaio 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 3, comma 6, decreto-legge n. 440 del 19 novembre 1992
  • art. 8, comma 2, decreto-legge n. 440 del 19 novembre 1992
  • legge n. 38 del 28 febbraio 1990
  • art. 14, comma 4, decreto-legge n. 415 del 28 dicembre 1989
  • art. 14, comma 2, decreto-legge n. 415 del 28 dicembre 1989
  • legge n. 68 del 19 marzo 1993
  • art. 3, comma 6, decreto-legge n. 8 del 18 gennaio 1993
  • art. 9, comma 1, decreto-legge n. 8 del 18 gennaio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 21249

Il provvedimento con il quale il giudice 'a quo' (nella specie il T.A.R. della Sicilia) dispone la sospensione temporanea degli atti impugnati fino alla ripresa del giudizio cautelare - successiva alla pronuncia della Corte - per il suo carattere interinale, non determina l'esaurimento del potere del giudice stesso nella fase cautelare del giudizio ne', quindi, il venir meno del requisito della rilevanza della sollevata questione. (Sulla base di tale principio e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alle questioni di legittimita' degli artt. 8, secondo comma e 3, sesto comma, d.l. 19 novembre 1992, n. 440; 14, secondo e quarto comma, d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 38; 3, sesto comma e 9, primo comma, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, in legge 19 marzo 1993, n. 68, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost.) incentrate sull'obbligo dei Comuni, nella gestione di taluni servizi, e in particolare del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di coprirne i costi, almeno per il 50%, con le relative tasse. - Cfr. sent. n. 444/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21250

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma contenuta in decreto-legge non convertito nei termini prescritti. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21251

Manifesta inammissibilita' della questione per omessa formulazione, da parte del giudice 'a quo', di specifiche censure in ordine alla norma impugnata. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21253

L'art. 9, primo comma, d.l. n. 8 del 1993, fissando un periodo di quattro mesi a disposizione dei comuni per il perfezionamento degli atti di ridefinizione delle tariffe di taluni servizi, non risulta, in relazione ai tempi ordinari di adozione delle tariffe, viziato da irragionevolezza, tenuto conto del grado di discrezionalita' spettante in materia al legislatore e della funzione sollecitatoria della normaiva impugnata, volta a disincentivare i ritardi nell'azione amministrativa da parte degli enti locali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, sesto comma, e 9, primo comma, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. con modif. in l. 19 marzo 1993, n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo comma, e 3, sesto comma, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, e dell'art. 14, secondo e quarto comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, sesto comma, e 9, primo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso T.A.R. per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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