Corte costituzionale
Ordinanza n. 229/1995
Corte cost., ord. 6 giugno 1995, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 229/1995
- Data di deposito
- 6 giugno 1995
- Data di decisione
- 2 giugno 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 21515
L'applicabilita' dell'art. 17, primo comma, lett. b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, la' dove, nel disciplinare l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, impone all'assegnatario, a pena di decadenza dall'assegnazione, nel caso in cui debba allontanarsi dall'abitazione per un periodo superiore a tre mesi, di richiedere preventivamente l'autorizzazione del Presidente dell'Istituto, anche quando l'allontanamento sia determinato da ragioni di salute, non comporta violazione degli artt. 16 e 32 Cost.. La disposizione 'de qua' non puo' infatti in alcun modo interferire con la liberta' di circolazione e soggiorno e tanto meno con il diritto alla salute, giacche' non limita gli spostamenti dell'assegnatario, ma trae le conseguenze della cessazione della relazione continuativa con il bene, per effetto degli spostamenti medesimi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 16 e 32 Cost., dell'art. 17, primo comma, lett. b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035). red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, lettera b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 16 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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