Corte costituzionale

Ordinanza n. 229/1995

Corte cost., ord. 6 giugno 1995, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
229/1995
Data di deposito
6 giugno 1995
Data di decisione
2 giugno 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:229

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 21515

L'applicabilita' dell'art. 17, primo comma, lett. b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, la' dove, nel disciplinare l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, impone all'assegnatario, a pena di decadenza dall'assegnazione, nel caso in cui debba allontanarsi dall'abitazione per un periodo superiore a tre mesi, di richiedere preventivamente l'autorizzazione del Presidente dell'Istituto, anche quando l'allontanamento sia determinato da ragioni di salute, non comporta violazione degli artt. 16 e 32 Cost.. La disposizione 'de qua' non puo' infatti in alcun modo interferire con la liberta' di circolazione e soggiorno e tanto meno con il diritto alla salute, giacche' non limita gli spostamenti dell'assegnatario, ma trae le conseguenze della cessazione della relazione continuativa con il bene, per effetto degli spostamenti medesimi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 16 e 32 Cost., dell'art. 17, primo comma, lett. b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035). red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, lettera b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 16 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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