Corte costituzionale
Ordinanza n. 206/1995
Corte cost., ord. 30 maggio 1995, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 206/1995
- Data di deposito
- 30 maggio 1995
- Data di decisione
- 18 maggio 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:206
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21477
Come la Corte ha avuto occasione di rilevare, l'esame dell'infermo di mente costituisce formalita' indispensabile per legittimare una qualsiasi limitazione del libero esercizio dei diritti, sicche' l'omessa estensione dell'incapacita' processuale al di fuori della disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione garantisce il diritto di difesa degli infermi di mente senza determinare alcuna discriminazione tra gli incapaci legali e gli incapaci naturali, trattandosi di situazioni diverse che, pertanto, richiedono una diversa disciplina. Va peraltro sottolineato che, essendo la tutela degli infermi di mente prevista quale tipica attribuzione del pubblico ministero, il giudice innanzi al quale e' proposta una causa con una parte della cui capacita' naturale si dubiti, deve darne comunicazione al pubblico ministero affinche' agisca o intervenga nei modi previsti dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., dell'art. 75, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non include tra le persone processualmente incapaci gli infermi di mente non interdetti ne' inabilitati e sprovvisti di tutore provvisorio). - Nello stesso senso, su analoga questione, v. O. n. 41/1988. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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