Corte costituzionale
Ordinanza n. 179/1995
Corte cost., ord. 17 maggio 1995, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 179/1995
- Data di deposito
- 17 maggio 1995
- Data di decisione
- 15 maggio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:179
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
- art. 1, comma 6, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
- art. 2, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
- art. 1, comma 5, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
- art. 1, comma 7, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
- art. 3, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
- art. 6, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
- art. 1, comma 4, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
- art. 3, comma 4, decreto-legge n. 601 del 28 ottobre 1994
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 551 del 27 settembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 21438
Manifesta inammissibilita' delle questioni per mancata conversione, entro il termine prescritto, dei decreti-legge contenenti le disposizioni impugnate, anche in considerazione della circostanza che la normativa attualmente in vigore in materia (d.l. 27 marzo 1995, n. 88; art. 39, l. 23 dicembre 1994, n. 724) presenta un contenuto solo parzialmente riproduttivo delle norme impugnate. - Giurisprudenza conforme in tema di decreti-legge non convertiti nel termine. Da ultimo, v. O. nn. 148/1995 e 146/1995. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), nonché dell'art. 1, comma 6, dello stesso decreto-legge, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative), sollevate, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gorizia, sezione distaccata di Monfalcone, e dal Pretore di Gorizia con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del menzionato decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze