Corte costituzionale

Ordinanza n. 132/1995

Corte cost., ord. 14 aprile 1995, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
132/1995
Data di deposito
14 aprile 1995
Data di decisione
5 aprile 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 75, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 8 agosto 1983

Parametri

Massime

Massima n. 21331

Come la Corte ha piu' volte affermato, il fondamentale e inderogabile principio di stretta legalita' dei reati e delle pene le vieta qualsiasi intervento volto all'aggravamento di una pena prevista in astratto dal legislatore. Non puo' quindi avere ingresso in un giudizio di legittimita' costituzionale una questione - come quella sollevata nel caso dal giudice 'a quo' - chiaramente diretta a rendere piu' gravi le sanzioni previste dall'art. 75 della legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 1983, per il reato costituito dalla sottoscrizione di piu' liste di candidati alla elezione del Consiglio regionale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli 3 Cost. e 4 e 23 Statuto Trentino-Alto Adige, dell'art. 75 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7). - Riguardo al principio applicato, S. n. 249/1988 red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, in relazione all'art. 18, primo comma, della stessa legge (T.U. delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale), sollevata, in riferimento all' art. 3 della Costituzione, ed agli artt. 4 e 23 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Trento, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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