Corte costituzionale
Ordinanza n. 132/1995
Corte cost., ord. 14 aprile 1995, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 132/1995
- Data di deposito
- 14 aprile 1995
- Data di decisione
- 5 aprile 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:132
Norme oggetto del giudizio
- art. 75, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 7 del 8 agosto 1983
Parametri
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
- art. 23, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 21331
Come la Corte ha piu' volte affermato, il fondamentale e inderogabile principio di stretta legalita' dei reati e delle pene le vieta qualsiasi intervento volto all'aggravamento di una pena prevista in astratto dal legislatore. Non puo' quindi avere ingresso in un giudizio di legittimita' costituzionale una questione - come quella sollevata nel caso dal giudice 'a quo' - chiaramente diretta a rendere piu' gravi le sanzioni previste dall'art. 75 della legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 1983, per il reato costituito dalla sottoscrizione di piu' liste di candidati alla elezione del Consiglio regionale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli 3 Cost. e 4 e 23 Statuto Trentino-Alto Adige, dell'art. 75 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7). - Riguardo al principio applicato, S. n. 249/1988 red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, in relazione all'art. 18, primo comma, della stessa legge (T.U. delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale), sollevata, in riferimento all' art. 3 della Costituzione, ed agli artt. 4 e 23 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Trento, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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