Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1994
Corte cost., sent. 24 marzo 1994, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1994
- Data di deposito
- 24 marzo 1994
- Data di decisione
- 10 marzo 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:97
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 10, n. 11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 20251
Il denunciato assoggettamento del sostituto d'imposta ad identica sanzione tributaria sia nel caso di dichiarazione omessa o ultratardiva, sia nel diverso caso di dichiarazione presentata tempestivamente ad ufficio incompetente e da questo trasmessa a quello competente dopo la scadenza del termine, costituisce una delle incongruenze e disarmonie del regime sanzionatorio tributario, delle quali la Corte - in precedenti pronunce di inammissibilita' - ha auspicato il superamento mediante una complessiva revisione del sistema da parte del legislatore, cui spetta il compito di commisurare le sanzioni all'effettiva entita' soggettiva ed oggettiva delle violazioni. Percio', non essendo tale revisione fino ad oggi intervenuta, e trattandosi tuttavia, nel caso di specie, di un incidente di costituzionalita' promosso con ordinanza anteriore alle suddette pronunce (pur se pervenuta alla Corte in epoca successiva), anche l'attuale questione deve, per tale ragione, essere dichiarata, allo stato, inammissibile. (Questione concernente l'art. 47 - in relazione agli artt. 9, penultimo comma, e 12, comma quarto - del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., ed in relazione all'art. 10, n. 11, L. n. 825 del 1971). - Su questione identica, v. S. n. 82/1989; v., altresi', S. n. 83/1989, O. n. 212/1989, S. n. 103/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione agli artt. 9, ultimo (recte: penultimo) comma, e 12, quarto comma, dello stesso decreto, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971 n. 825, dalla Corte di appello di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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