Corte costituzionale
Sentenza n. 85/1994
Corte cost., sent. 15 marzo 1994, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/1994
- Data di deposito
- 15 marzo 1994
- Data di decisione
- 7 marzo 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:85
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 440 del 29 ottobre 1987
- art. 23, comma 4, decreto-legge n. 359 del 31 agosto 1987
Parametri
Massime
Massima n. 20459
Posto che l'indennita' premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L. ha natura di prestazione previdenziale, non si giustifica che per essa - riguardo ai rapporti anteriori alla nuova disciplina prevista dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - resti operante una normativa diversa da quella stabilita - per le prestazioni previdenziali in genere - dall'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza (dichiarativa dello stesso 'in parte qua' illegittimo) n. 156 del 1991, secondo il quale dalla data del provvedimento (non satisfattivo) dell'Istituto previdenziale sulla domanda di prestazione, oppure dal giorno in cui e' spirato il termine previsto dalla legge per provvedere, gli interessi legali spettano all'avente diritto - analogamente a quanto previsto dall'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro - in aggiunta alla rivalutazione della somma dovuta. Pertanto l'art. 23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (conv. in l. 29 ottobre 1987, n. 440), nella parte in cui dispone che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio, per la inclusione (in forza dell'art. 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, come accertato dalla sentenza n. 236 del 1986) nella base di computo dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' integrativa speciale, non danno luogo a rivalutazione monetaria, va riconosciuto illegittimo per violazione del principio di eguaglianza, coordinato con l'art. 38 Cost.. Ne' in contrario ha pregio il rilievo che il comportamento dell'I.N.A.D.E.L., nel continuare a liquidare l'indennita' premio di servizio - riguardo al periodo antecedente alla citata sentenza n. 236 del 1986 - senza calcolare gli incrementi dell'indennita' integrativa speciale, sarebbe giustificato dall'allora sussistente situazione di incertezza interpretativa, giacche' la responsabilita' per ritardato pagamento di prestazioni previdenziali, analogamente alla responsabilita' ex art. 429 cod. proc. civ., e' indipendente dall'imputabilita' del ritardo a colpa del debitore. - Cfr. S. nn. 236/1986 e 156/1991, gia' citate nel testo. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dello stesso art. 23, quarto comma, d.l. n. 359 del 1957 (in riferimento al quadro normativo precedente alla S. n. 156/1991) nella parte in cui escludeva dalla riliquidazione gli interessi: S. n. 1060/1988. red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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