Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1994
Corte cost., sent. 10 marzo 1994, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1994
- Data di deposito
- 10 marzo 1994
- Data di decisione
- 23 febbraio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 3, legge della Regione Veneto n. 61 del 27 giugno 1985
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 97, Costituzione
- art. 128, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 32, Costituzione
Massime
Massima n. 20223
In sede di controllo sulla rilevanza della questione incidentale di legittimita' costituzionale, non puo' tenersi conto di valutazioni che attengono al merito della controversia, una volta che il giudice 'a quo' abbia prospettato in maniera plausibile la necessaria applicabilita' della norma indubbiata ai fini della decisione. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, dedotta dalla Regione Veneto sull'assunto che il giudice remittente avrebbe sollevato "artificiosamente" la questione, dopo aver respinto il primo e il terzo, ma non anche il secondo motivo di ricorso). - V. S. n. 112/1993 e O. n. 139/1988, nonche', 'a contrario', S. nn. 154 e 8/1993, O. nn. 96/1993 e 424/1992; v., altresi', S. nn. 344, 238, 163 e 103/1993, 436/1992 e 396/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20224
L'art. 24, comma terzo, l. Reg. Veneto 27 giugno 1985, n. 61 - correttamente interpretato nel contesto normativo in cui si colloca - non vincola il comune, in sede di redazione del piano regolatore generale, a confermare nella loro ubicazione gli impianti industriali gia' esistenti - come ritenuto dal giudice rimettente - ma si limita a prevedere che, ai fini della suddivisione del territorio in zone omogenee, le parti del territorio gia' destinate ad insediamenti produttivi che sono confermati nella loro ubicazione vanno incluse nelle zone territoriali di tipo D; non sussiste, pertanto, la denunciata limitazione del potere del comune di determinare in modo autonomo il contenuto del piano regolatore generale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 24, comma terzo, l. Reg. Veneto n. 61 del 1985, in riferimento agli artt. 5, 32, 97 e 128 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985 n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), sollevata, in riferimento agli artt. 5, 32, 97 e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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