Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1994
Corte cost., sent. 10 marzo 1994, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1994
- Data di deposito
- 10 marzo 1994
- Data di decisione
- 23 febbraio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 11 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 20474
Secondo principi gia' chiariti dalla Corte, non basta addurre la "natura retributiva" e, piu' esattamente, il carattere di "componente del normale trattamento economico" di un'indennita' per stabilirne, in via di principio, la pensionabilita', occorrendo invece provare che la non computabilita' della stessa ai fini pensionistici sia "manifestamente incongrua o irragionevole". Percio', nella specie, nelle censure mosse, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost., all'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui dichiara non pensionabile l'assegno aggiuntivo riconosciuto ai professori universitari che optano per il regime di impegno a tempo pieno, non e' concludente l'argomentazione dell'autorita' rimettente, secondo cui il fatto che l'assegno aggiuntivo 'de quo', in seguito all'abrogazione, ad opera del d.l. 11 gennaio 1985, n. 2 (conv. con modif. in legge 8 marzo 1985, n. 72) del penultimo capoverso dell'art. 39, - che nel suo testo originario prevedeva la corresponsione dell'assegno aggiuntivo, sia pur ridotto del 50 per cento, anche ai professori a tempo definito - spetti ora soltanto ai professori a tempo pieno, dimostrerebbe che l'assegno aggiuntivo avrebbe natura di componente essenziale della retribuzione di questi ultimi. Ne' puo' dirsi che la disposizione censurata sia viziata da irrazionalita'. La circostanza che anche l'assegno speciale, gia' previsto, per i professori che non intendessero svolgere privatamente "libera attivita' professionale", dall'art. 12 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (conv. con modif. nella legge 30 novembre 1973, n. 766) - in sostituzione del quale e' stato riconosciuto l'assegno aggiuntivo - non fosse pensionabile, denota che il legislatore, mantenendo questa caratteristica riguardo all'assegno aggiuntivo, non ha agito arbitrariamente. A sua volta, poi, la rilevante differenziazione tra i professori a tempo pieno e i professori a tempo definito, stabilita dal combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 40 del d.P.R. n. 382, computando nel trattamento di quiescenza la maggiorazione del 40 per cento della retribuzione, spettante solo ai primi, conferma che, pure ai fini pensionistici, e' assicurata una tutela sufficiente - anche se perfettibile - dell'opzione per il regime di impegno a tempo pieno. Fermo restando che - come la Corte ha, anche di recente, ribadito - l'art. 38 Cost. non garantisce una integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, d.P.R. 11 luglio 1982, n. 382, 'in parte qua'). - Sui principi in base ai quali determinate "indennita'" devono essere riconosciute "pensionabili", v. S. n. 119/1991. Riguardo alla esigenza di "privilegiare sempre piu'" la scelta dei professori per il regime di impegno a tempo pieno, v. S. n. 1019/1988. A sua volta, per la esclusione di una garanzia costituzionale di una integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione, v. S. n. 449/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20475
L'indirizzo di giurisprudenza amministrativa in base al quale, in assenza di contraria statuizione legislativa, e' stata riconosciuta la computabilita', ai fini di quiescenza, dell'indennita' di tempo pieno del personale medico ospedaliero, non costituisce espressione di un principio, generale, di necessario computo delle indennita' ai fini di quiescenza, che abbia fondamento in specifiche disposizioni e, comunque, in valori tutelati dalla Costituzione. Pertanto, in ordine alla denunziata disparita' di trattamento che rispetto a tale personale si configurerebbe a sfavore dei professori universitari a tempo pieno, a causa della non pensionabilita' dell'assegno aggiuntivo ad essi spettante, va osservato che, anche a prescindere dalla idoneita' o meno del termine di raffronto evocato, l'intervento della Corte, richiesto dal giudice 'a quo', risulterebbe invasivo della sfera riservata alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ' in parte qua'). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui dichiara non pensionabile l'assegno aggiuntivo riconosciuto ai professori universitari che optano per il regime di impegno a tempo pieno, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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