Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1994

Corte cost., sent. 10 marzo 1994, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
77/1994
Data di deposito
10 marzo 1994
Data di decisione
23 febbraio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:77

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20470

La preclusione all'espletamento dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare - di cui si e' contestata, nel caso, la legittimita' costituzionale - deriva dallo sbarramento temporale posto dalle impugnate norme degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen., e non da quelle che disciplinano l'udienza preliminare (art. 416 e ss.) o l'informazione di garanzia (art. 369). Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata in base al contrario assunto dall'Avvocatura di Stato. red.: E.M. rev.: S.P.

Massima n. 20471

La circostanza che nelle ordinanze di rimessione - con cui si e' sollevata, riguardo alla preclusione dell'incidente probatorio (nella specie per l'espletamento di una perizia) nella fase dell'udienza preliminare, questione di legittimita' costituzionale - non sia stata esplicitata la ricorrenza del requisito (particolare durata della perizia) di cui all'art. 392, comma 2, cod. proc. pen., non puo' tradursi - come ha sostenuto l'Avvocatura di Stato nell'opporre al riguardo eccezione di inammissibilita' - in motivo di irrilevanza. Le perizie richieste nei giudizi 'a quibus' hanno infatti oggetto tale da far presumere che il loro espletamento possa richiedere piu' dei previsti sessanta giorni. red.: E.M. rev.: S.P.

Massima n. 20472

Nel vigente sistema processuale, l'istituto dell'incidente probatorio e' preordinato a consentire alle parti principali durante la fase delle indagini preliminari l'assunzione di prove indispensabili per l'accertamento dei fatti onde garantire l'effettivita' del loro diritto alle prove che sarebbero altrimenti perdute in tutti quei casi in cui - secondo l'elencazione dell'art. 392 cod. proc. pen. - si prevede che non siano differibili al dibattimento per le condizioni della persona da esaminare o perche' soggette a perdita di genuinita' (lettere da a) a e), o perche' il loro oggetto e' inevitabilmente esposto a modificazione (lettera f), o perche' ricorrono particolari ragioni di urgenza (lettera g)) o, infine, perche' il loro rinvio pregiudicherebbe la concentrazione del dibattimento (comma 2). red.: E.M. rev.: S.P.

Massima n. 20473

La preclusione all'esperimento dell'incidente probatorio durante l'udienza preliminare - stabilita dagli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. col prevedere, rispettivamente, che esso puo' essere richiesto (solo) "nel corso delle indagini preliminari" ed "entro i termini" per la loro conclusione - e' in contraddizione con la continuita' che il legislatore ha assicurato all'attivita' d'indagine, prevedendo che essa possa proseguire sia dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, comma terzo), sia dopo il decreto che dispone il giudizio (art. 430) ed anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ad istanza di parte e su disposizione del presidente del collegio (art. 467), quando per taluno degli elementi da acquisire insorgono le situazioni di non differibilita' previste dall'art. 392. Tale preclusione, pertanto, si rileva priva di ogni ragionevole giustificazione - quale certo non e' data dalla (peraltro solo relativa) prossimita' del dibattimento - e quindi lesiva del diritto delle parti, siano esse il P.M. o l'imputato, alla prova, prescindendo per quest'ultimo dal fatto se abbia avuto o meno la possibilita', attraverso la comunicazione giudiziaria, di chiedere l'incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari, giacche' l'evenienza in questione ben puo' sorgere, per la prima volta dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Di conseguenza, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nalla fase dell'udienza preliminare. - V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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