Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1994

Corte cost., sent. 3 marzo 1994, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/1994
Data di deposito
3 marzo 1994
Data di decisione
21 febbraio 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 84, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 20457

Come la Corte costituzionale ha riconosciuto il giudice delegato al fallimento e' legittimato a sollevare questioni di costituzionalita', salvo che la sua attivita' non si collochi nell'ambito dell'esercizio di funzioni istruttorie ovvero di mere potesta' direttive prive delle connotazioni proprie della funzione giurisdizionale. Ne', vertendo la questione sollevata, nel caso, su fattispecie concernente l'autorizzazione all'apposizione dei sigilli, occorre prendere posizione in ordine alla natura giurisdizionale in senso stretto, ovvero di volontaria giurisdizione, di tale provvedimento, perche' anche in questa seconda ipotesi ricostruttiva sussiste la legittimazione del giudice delegato a promuovere l'inciente. - Cfr. S. nn. 141/1971, 195/1975, 115/1986, 204/1989 e O. n. 95/1987 red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20458

L'art. 84 della legge fallimentare prevede che il giudice delegato al fallimento debba necessariamente autorizzare il curatore a redigere l'inventario previa apposizione dei sigilli, anche quando quest'ultima operazione risulti impossibile o superflua per inesistenza di un attuale pericolo di distrazione dei beni in possesso del fallito (nella specie per essere stato il fallimento dichiarato anche su istanza del fallito). La soluzione della questione circa il contrasto di detta norma, per l'assenza di un apprezzamento di merito delle esigenze cautelari e conservative dei beni del fallito, con il principio di ragionevolezza e del buon andamento della amministrazione della giustizia, implica la precisazione di un canone valutativo in base ad una opzione variamente risolvibile tra i due estremi, di un'attivita' del giudice delegato, del tutto vincolata (qual e' attualmente), e, viceversa, di un'attivita' ampiamente discrezionale, nell'ambito di plurime soluzioni possibili anche con riferimento alla scelta dell'organo cui affidare la valutazione 'singulatim' delle esigenze cautelari e conservative (tribunale in sede di dichiarazione di fallimento ovvero, successivamente - e talora non piu' tempestivamente - giudice delegato). Ma cio' presuppone l'esercizio di un potere di normazione positiva esulante dall'ambito delle attribuzioni della Corte, e spettante - se mai - al Parlamento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267). - Cfr. O. n. 95/1987. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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