Corte costituzionale
Sentenza n. 71/1994
Corte cost., sent. 3 marzo 1994, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/1994
- Data di deposito
- 3 marzo 1994
- Data di decisione
- 21 febbraio 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 84, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 20457
Come la Corte costituzionale ha riconosciuto il giudice delegato al fallimento e' legittimato a sollevare questioni di costituzionalita', salvo che la sua attivita' non si collochi nell'ambito dell'esercizio di funzioni istruttorie ovvero di mere potesta' direttive prive delle connotazioni proprie della funzione giurisdizionale. Ne', vertendo la questione sollevata, nel caso, su fattispecie concernente l'autorizzazione all'apposizione dei sigilli, occorre prendere posizione in ordine alla natura giurisdizionale in senso stretto, ovvero di volontaria giurisdizione, di tale provvedimento, perche' anche in questa seconda ipotesi ricostruttiva sussiste la legittimazione del giudice delegato a promuovere l'inciente. - Cfr. S. nn. 141/1971, 195/1975, 115/1986, 204/1989 e O. n. 95/1987 red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20458
L'art. 84 della legge fallimentare prevede che il giudice delegato al fallimento debba necessariamente autorizzare il curatore a redigere l'inventario previa apposizione dei sigilli, anche quando quest'ultima operazione risulti impossibile o superflua per inesistenza di un attuale pericolo di distrazione dei beni in possesso del fallito (nella specie per essere stato il fallimento dichiarato anche su istanza del fallito). La soluzione della questione circa il contrasto di detta norma, per l'assenza di un apprezzamento di merito delle esigenze cautelari e conservative dei beni del fallito, con il principio di ragionevolezza e del buon andamento della amministrazione della giustizia, implica la precisazione di un canone valutativo in base ad una opzione variamente risolvibile tra i due estremi, di un'attivita' del giudice delegato, del tutto vincolata (qual e' attualmente), e, viceversa, di un'attivita' ampiamente discrezionale, nell'ambito di plurime soluzioni possibili anche con riferimento alla scelta dell'organo cui affidare la valutazione 'singulatim' delle esigenze cautelari e conservative (tribunale in sede di dichiarazione di fallimento ovvero, successivamente - e talora non piu' tempestivamente - giudice delegato). Ma cio' presuppone l'esercizio di un potere di normazione positiva esulante dall'ambito delle attribuzioni della Corte, e spettante - se mai - al Parlamento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267). - Cfr. O. n. 95/1987. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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