Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1994

Corte cost., sent. 3 marzo 1994, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
69/1994
Data di deposito
3 marzo 1994
Data di decisione
21 febbraio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:69

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20402

Nel caso in cui la notificazione all'estero debba avvenire tramite la necessaria attivita' delle autorita' locali, le garanzie di conoscibilita' dell'atto da parte del destinatario devono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso e controllo. - v. S. n. 10/1978. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20403

Nei casi in cui la notificazione del decreto che autorizza il sequestro conservativo 'ante causam' debba eseguirsi all'estero nei modi previsti dalla legge consolare e dalle convenzioni internazionali, e' irragionevole e contraddittorio, oltreche' lesivo del diritto di azione del notificante, esigere, a pena di decadenza, che l'atto pervenga, entro il ristretto termine di quindici giorni, nella sfera di conoscibilita' del destinatario: infatti, poiche' il procedimento notificatorio deve avvenire tramite la necessaria attivita' delle autorita' locali (in ipotesi non interessate all'esito tempestivo di esso) ed e' parzialmente sottratto alla disponibilita' del notificante, costituisce soluzione costituzionalmente obbligata ritenere che il compimento, entro il suddetto termine, delle sole formalita' che non sfuggono alla disponibilita' del notificante sia sufficiente al perfezionamento, nei suoi confronti, della notifica da eseguirsi all'estero (cosi' come previsto nei casi in cui essa debba avvenire, entro il medesimo termine, con gli adempimenti previsti dai primi due commi dell'art. 142 cod. proc. civ.). Pertanto, gli artt. 142, comma terzo, 143, comma terzo, e 680, comma primo, cod. proc. civ., sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200. - v. massima precedente (e, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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