Corte costituzionale
Sentenza n. 69/1994
Corte cost., sent. 3 marzo 1994, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/1994
- Data di deposito
- 3 marzo 1994
- Data di decisione
- 21 febbraio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:69
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20402
Nel caso in cui la notificazione all'estero debba avvenire tramite la necessaria attivita' delle autorita' locali, le garanzie di conoscibilita' dell'atto da parte del destinatario devono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso e controllo. - v. S. n. 10/1978. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20403
Nei casi in cui la notificazione del decreto che autorizza il sequestro conservativo 'ante causam' debba eseguirsi all'estero nei modi previsti dalla legge consolare e dalle convenzioni internazionali, e' irragionevole e contraddittorio, oltreche' lesivo del diritto di azione del notificante, esigere, a pena di decadenza, che l'atto pervenga, entro il ristretto termine di quindici giorni, nella sfera di conoscibilita' del destinatario: infatti, poiche' il procedimento notificatorio deve avvenire tramite la necessaria attivita' delle autorita' locali (in ipotesi non interessate all'esito tempestivo di esso) ed e' parzialmente sottratto alla disponibilita' del notificante, costituisce soluzione costituzionalmente obbligata ritenere che il compimento, entro il suddetto termine, delle sole formalita' che non sfuggono alla disponibilita' del notificante sia sufficiente al perfezionamento, nei suoi confronti, della notifica da eseguirsi all'estero (cosi' come previsto nei casi in cui essa debba avvenire, entro il medesimo termine, con gli adempimenti previsti dai primi due commi dell'art. 142 cod. proc. civ.). Pertanto, gli artt. 142, comma terzo, 143, comma terzo, e 680, comma primo, cod. proc. civ., sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita' imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200. - v. massima precedente (e, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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