Corte costituzionale
Sentenza n. 68/1994
Corte cost., sent. 3 marzo 1994, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/1994
- Data di deposito
- 3 marzo 1994
- Data di decisione
- 21 febbraio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 4, regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 20467
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, su ricorso contro una sentenza di rigetto di una opposizione agli atti esecutivi, in riferimento al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nei confronti dell'art. 6, comma quarto, del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, nella parte in cui dispone che l'atto di pignoramento per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, eseguito su beni mobili, ove il debitore non abbia domicilio nel comune e la copia dell'atto non possa essere consegnata ne' a lui ne' a un suo rappresentante - debba, anziche' essere notificato al debitore, essere rimesso in copia, per conto del debitore, al sindaco del comune, va respinta la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che, nel giudizio 'a quo', la parte ricorrente avrebbe censurato la sentenza impugnata soltanto sotto il profilo che non le era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci giorni dal pignoramento e non gia' perche' non le era stato notificato l'atto di pignoramento. Il giudice 'a quo' infatti - dopo aver premesso che la ricorrente aveva lamentato che non le era stata rivolta l'intimazione a pagare - ha chiaramente mostrato di intendere, come risulta dal prosieguo della motivazione, che tale motivo di ricorso fosse rivolto a denunziare il fatto che l'intimazione non era stata portata a conoscenza della ricorrente medesima in modo idoneo. A questa ricostruzione del 'thema decidendum', non manifestamente implausibile, avendo il giudice rimettente puntualmente motivata la rilevanza della sollevata questione, non puo' la Corte costituzionale contrapporre una diversa interpretazione del ricorso per cassazione che ne restringa i motivi in un ambito piu' limitato. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20468
Col disporre che l'atto di pignoramento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, eseguito su beni mobili (nella specie in possesso di un terzo) debba, nell'ipotesi in cui copia dell'atto non possa essere consegnata al debitore, non domiciliato nel comune in cui si procede, ne' a un suo rappresentante, essere rimesso in copia, per conto del debitore, al sindaco, l'art. 6, comma 4, del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, realizzando una forma di comunicazione "ficta" e come tale inidonea, si discosta dal principio generale emergente dalla legislazione sulle espropriazioni (artt. 518, terzo comma, 530, 555 e 569 cod.proc.civ.) e sulla riscossione delle imposte dirette (artt. 222 t.u. n. 645 del 1958, 45, d.P.R. n. 602 del 1973) - a cui peraltro si conforma lo stesso t.u. n. 639 del 1910 nel prevedere, all'art. 17, riguardo alla esecuzione immobiliare, la notifica al debitore della immissione in possesso del consegnatario - che esige che al debitore esecutato sia notificato o comunicato il vincolo apposto con l'atto di pignoramento. Ne', a giustificare la disposizione 'de qua' possono valere le esigenze di snellezza e semplificazione della procedura di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato per avere il debitore esecutato, secondo la normativa in questione, gia' ricevuto, prima del pignoramento, la notifica dell'ingiunzione, quando si consideri che - in base al combinato disposto degli artt. 6 e 10 del t.u. n. 639 del 1910 - scaduto il termine di dieci giorni dalla data del pignoramento l'ente creditore puo' senz'altro procedere alla vendita all'incanto senza il diaframma - che nel quadro normativo generale rappresenta un'ulteriore garanzia - dell'udienza per l'audizione delle parti, e che la compressione che cio' comporta per la facolta' del debitore di proporre opposizione all'esecuzione, si accentuerebbe ancor piu' ove si consolidasse l'orientamento della Cassazione (sent. n. 6489 del 1992) che esclude che la mancanza dell'intimazione a pagare entro il suddetto termine - pena la vendita - prevista dalla norma censurata, vizi lo stesso pignoramento. Pertanto, per violazione, oltre che del diritto di difesa del principio di eguaglianza, - non soffrendo il debitore esecutato, in generale, nelle altre procedure, e in particolare nella procedura di esecuzione esattoriale, una cosi' rilevante limitazione - l'art. 6, comma quarto, r.d. 14 aprile 1910, n. 639, va riconosciuto illegittimo, nella parte in cui prevede la rimessione di copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore, al sindaco, anziche' la notifica di copia dell'atto di pignoramento al debitore. Sui principi per cui in generale fa parte integrante del diritto di difesa "porre i soggetti interessati ad impugnare determinati atti", e per cui la esigenza di tale conoscenza puo' tuttavia ritenersi soddisfatta dall'ingresso dell'atto nella sfera di disponibilita' del destinatario, v., rispettivamente, S. n. 223/1993 e O. n. 75/1989. V. anche, riguardo all'esecuzione esattoriale, le modifiche apportate all'art. 34, r.d. 17 ottobre 1922 (gia' contenente una norma di contenuto analogo al censurato art. 6, comma quarto, r.d. n. 639 del 1910) dall'art. 222 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, che ha introdotto la notifica del verbale di pignoramento. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20469
Per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma quarto, del r.d. n. 639 del 1910, nella parte in cui prevede la rimessione di copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore non domiciliato nel comune in cui si procede, al sindaco, anziche' la notifica dell'atto di pignoramento al debitore, la "remissione di copia dell'atto di pignoramento al debitore" - prevista anch'essa dalla citata disposizione nell'ipotesi in cui il debitore abbia domicilio nel comune - non puo' leggersi altrimenti che come vera e propria notifica. Non si pone quindi al riguardo un problema di incostituzionalita' conseguenziale. - V. massima precedente. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) nella parte in cui prevede la rimessione di copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore, al sindaco, anziché la notifica di copia dell'atto di pignoramento al debitore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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