Corte costituzionale
Sentenza n. 61/1994
Corte cost., sent. 24 febbraio 1994, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 61/1994
- Data di deposito
- 24 febbraio 1994
- Data di decisione
- 10 febbraio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 2, delibera legislativa Regione Piemonte del 6 luglio 1993
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988
Parametri
- art. 5, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 17, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 128, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 3, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 14, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 12, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 18, legge n. 183 del 18 maggio 1989
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 20461
Non puo' la normativa regionale, senza violare l'art. 128 Cost., modificare l'ordine delle competenze fra Regioni e Comuni in materia urbanistica, che e' stato fatto salvo - per quanto riguarda le funzioni gia' spettanti ai Comuni in base alla precedente legislazione - dall'art. 2, d.P.R. n. 616 del 1977. Tantomeno poi, seppure in relazione alla diversa e specifica materia delle varianti, si giustifica che la Regione - nell'esercizio, peraltro, di funzioni ad essa delegate per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche e la disciplina delle attivita' di destinazione dei territori interessati (art. 9, d.P.R. n. 236 del 1988) - estenda l'ambito della propria competenza generale in detta materia (artt. 80 e segg., d.P.R. n. 616 del 1977, cit.) riconoscendo al Comune una potesta' solo consultiva, in luogo di quella - deliberativa - spettantegli ex art. 10, ult. comma e 16, ult. comma, l. n. 1150 del 1942. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - con assorbimento dell'ulteriore motivo di gravame relativo alla configurazione di un potere a valenza territoriale, in contrasto con l'art. 17, primo comma, l. n. 183 del 1989, sulla difesa del suolo - l'art. 13, secondo comma, della legge regionale del Piemonte, riapprovato il 6 luglio 1993, in quanto attribuisce all'atto con il quale la Giunta regionale individua le zone di protezione delle risorse idriche, l'effetto di incidere immediatamente sugli strumenti urbanistici dell'ente locale, senza necessita' di ulteriori, autonomi, interventi deliberativi dell'organo comunale. - S. n. 157/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 390 del 1994.
Massima n. 20462
Non puo' ritenersi che l'art. 9, d.P.R. n. 236 del 1988 (emanato per l'attuazione della direttiva CEE n. 80/778) affidando alle Regioni la determinazione dei vincoli e dei limiti attinenti al perseguimento di un interesse ambientale e sanitario, quale, nella specie, quello relativo alla individuazione delle zone di protezione delle risorse idriche e alla disciplina delle attivita' di destinazione dei territori interessati, abbia implicitamente consentito una compressione del potere comunale in ordine all'assetto del territorio: la norma, bensi', lascia alla discrezionalita' del legislatore regionale l'individuazione dei modelli procedimentali, nell'ambito dei quali far confluire i vari interessi e le varie competenze coinvolti, ferma restando la necessita' che venga assicurata, a garanzia del princio autonormativo, di cui agli artt. 5 e 128 Cost. - la sostanziale partecipazione degli enti territorialmente interessati. Quanto poi ai modi attraverso i quali il coinvolgimento dei diversi confluenti interessi puo' essere realizzato - problema, questo, che, come si desume dalla casistica offerta dalla legislazione delle altre regioni in materia, e' aperto a diversificate soluzioni - non spetta certo alla Corte dare indicazioni: anche la loro ricerca, infatti, non puo' che rimettersi alla discrezionalita' del legislatore regionale, nei limiti, ovviamente, del principio di ragionevolezza. - S. nn. 499/1988, 1010/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 390 del 1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge della Regione Piemonte riapprovata il 6 luglio 1993, recante "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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