Corte costituzionale
Sentenza n. 51/1994
Corte cost., sent. 23 febbraio 1994, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/1994
- Data di deposito
- 23 febbraio 1994
- Data di decisione
- 9 febbraio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:51
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 21 del 23 gennaio 1991
- art. 12, decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 13 gennaio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 20448
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, in materia di determinazione dei criteri di ammissione ai concorsi, nonche' dei sistemi e delle procedure per la progressione in carriera dei pubblici dipendenti, deve essere riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalita', da esplicarsi nel limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione. Il che, per quanto attiene ai requisiti concorsuali, sta nel valutare la congruita' della relativa disciplina alla luce delle finalita' cui la selezione e' preordinata, mentre, per quanto concerne la progressione in carriera, occorre adeguata considerazione delle attivita' pregresse del dipendente, si' da trarne utili elementi circa la sua attitudine a ben svolgere anche le funzioni superiori. - Cfr. S. nn. 81/1983, 277/1983, 278/1983, 217/1987 e 331/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20449
Nell'ambito del pubblico impiego, a seguito dell'appiattimento e blocco delle carriere, correlativamente alla crisi di funzionalita' della legge n. 70 del 1975 (modificativa dei criteri di inquadramento del personale secondo tre ruoli fondamentali - amministrativo, tecnico e professionale - e qualifiche funzionali, in luogo del precedente sistema delle carriere verticali), il legislatore ha iniziato una sorta di processo riparatore tendente alla progressiva armonizzazione del regime del parastato con quello delle altre categorie di pubblici dipendenti. Con l'art. 15 della legge n. 88 del 1989, per quanto concerne il livello di "collaboratore" (ovvero per il personale gia' della categoria direttiva), si e' provveduto a sanare la situazione verificatasi in occasione degli inquadramenti attuati con la legge n. 70 del 1975, estendendo ad essi le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico applicabili ai dipendenti dello Stato appartenenti al predetto ruolo. In tale azione di recupero si inserisce anche l'art. 11 d.P.R. n. 43/1990, modificato dall'art. 12 del decreto-legge n. 344/1990, conv. in legge n. 21/1991, il quale, nel prevedere come titolo di legittimazione alla partecipazione al concorso riservato alla ottava qualifica - profilo di funzionario di amministrazione - il requisito dell'appartenenza alla categoria di concetto alla data dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 411 del 1976, si propone di equilibrare gli svantaggi connessi con l'inquadramento del personale di concetto in occasione del riassetto surrichiamato, in modo da sanare, nell'ambito di un riordinamento complessivo e di una tendenziale omogenizzazione di trattamento rispetto al personale dello Stato, le pregresse sperequazioni nei confronti dei dipendenti pervenuti alla categoria di concetto nel periodo di vigenza dell'accordo 1976-79, concedendo loro la possibilita' di fruire di vantaggi analoghi a quelli gia' concessi al personale delle ex carriere direttive in forza dell'art. 15 della legge n. 88 del 1989. Le scelte operate dal legislatore sono dunque il frutto di un razionale esercizio della discrezionalita' nella disciplina dello svolgimento delle carriere di riferimento, ne' sono ravvisabili violazioni del principio di eguaglianza, stante le peculiarita' del profilo amministrativo, comportanti diversita' di attribuzioni rispetto agli altri profili della ottava qualifica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 11, d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, modificato dall'art. 12 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, conv. in legge 23 gennaio 1991, n. 21). red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici), come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988/1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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