Corte costituzionale

Sentenza n. 460/1994

Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 460

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
460/1994
Data di deposito
30 dicembre 1994
Data di decisione
15 dicembre 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:460

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 180 del 7 maggio 1981
  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 22 settembre 1988
  • art. 3, regio decreto n. 1022 del 9 settembre 1941

Parametri

Massime

Massima n. 21203

Come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, l'art. 25, primo comma, Cost., nel sancire il principio del "giudice naturale", tutela l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibile arbitrio attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. Non assume dunque rilievo, nel precetto costituzionale, la presunta maggiore idoneita' o qualificazione, che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o all'altro organo di giurisdizione, giacche' il criterio di predeterminazione della competenza, in quest'ambito, ricade nella discrezionalita' del legislatore. - Cfr. S. nn. 29/1958, 127/1979, 149/1994, 217/1993, 269/1992, 135/1980, e O. nn. 161/1992 e 271/1989. red.: S.P.

Massima n. 21204

Come la Corte ha gia' ritenuto, nel processo penale ordinario, per quanto concerne il giudizio abbreviato, il "giudice naturale precostituito per legge" e' quello dell'udienza preliminare, investito del giudizio, in presenza di determinati presupposti previsti in via generale ed astratta dalla legge, senza che rilevi la composizione (monocratica anziche' collegiale) dell'organo, la cui scelta e' compresa nella discrezionalita' legislativa. La stessa valutazione va espressa per il processo penale militare, nel quale la presenza di un militare con funzioni di giudice assieme a magistrati militari - prevista per il giudizio dibattimentale, ma non per il giudizio abbreviato - non rispecchia un contenuto normativo costituzionalmente vincolato, ma risponde ad una valutazione di opportunita'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, nella parte in cui non prevede che nell'udienza preliminare, per il giudizio abbreviato, intervenga, con funzioni di giudice, anche un militare di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale). - Cfr., sul giudice dell'udienza preliminare come "giudice naturale" del giudizio abbreviato nel processo penale ordinario, S. n. 305/1993; sulla composizione dei collegi giudicanti nel processo minorile, O. nn. 10/1994 e 395/1994, e nel processo penale militare, S. n. 49/1989 e 25/1981. red.: S.P.

Massima n. 21205

Per contestare, in riferimento al principio di eguaglianza, la legittimita' costituzionale della mancata previsione, nella disciplina del processo penale militare, riguardo al giudizio abbreviato, di una composizione collegiale - anziche' monocratica - del giudice dell'udienza preliminare ad esso preposto, con l'intervento con funzioni di giudice, accanto ai magistrati militari, di un militare di grado non inferiore a quello di ufficiale, non puo' addursi come elemento di comparazione o come argomento di valutazione la diversa composizione del giudice per l'udienza preliminare nel Tribunale per i minorenni, che rimane collegiale, con la partecipazione di due giudici onorari (art. 50-bis, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 14, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449). In questo caso, infatti, la discrezionalita' spettante al legislatore riguardo alla composizione dei collegi giudicanti, si e' diversamente orientata, trattandosi di un organo la cui posizione non puo' essere - come gia' rilevato dalla Corte - formalisticamente equiparata a quella dei tribunali militari, e di un processo, quello minorile, che ha connotazioni esclusivamente proprie, connesse alla particolare protezione che la Costituzione assicura ai minori. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - degli artt. 3, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 e 2, l. 7 maggio 1981, n. 180, come integrato dall'art. 13, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449). - V. S. n. 78/1989. red.: S.P.

Massima n. 21206

La diversa composizione, nel processo militare, dell'organo giudicante nel giudizio abbreviato, al quale, diversamente da quello dibattimentale, non partecipano militari con funzioni di giudice, non determina una ingiustificata disparita' di trattamento fra imputati. Per un verso, infatti, tutti sono giudicati, nell'ambito dello stesso rito (rispettivamente ordinario dibattimentale o abbreviato) da organi egualmente composti, mentre, per altro profilo, essendo i due riti diversi, non e' possibile comparare la composizione degli organi giudicanti per essi rispettivamente previsti, tanto piu' che per accedere al rito abbreviato e' sempre necessaria la richiesta dell'imputato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, e 2, l. 7 maggio 1981, n. 180, come integrato dall'art. 13 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449). red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze