Corte costituzionale
Sentenza n. 434/1994
Corte cost., sent. 20 dicembre 1994, n. 434
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 434/1994
- Data di deposito
- 20 dicembre 1994
- Data di decisione
- 6 dicembre 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:434
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 5, legge n. 1047 del 26 ottobre 1957
Parametri
Massime
Massima n. 21022
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1047 del 1957 hanno diritto alla copertura assicurativa delle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno - in quanto assicurati obbligatoriamente contro l'invalidita' e la vecchiaia - gli appartenenti al nucleo familiare (coniuge, parente o affine) del mezzadro o colono, i quali esercitino abitualmente le medesime attivita' (di coltivazione o di allevamento e governo del bestiame) sui medesimi fondi. Tale posizione e l'inerente rapporto giuridico - poiche' anche per i membri della famiglia colonica vale un principio di conservazione del posto analogo a quello sancito per i rapporti di lavoro subordinato - non vengono meno qualora la prestazione di lavoro del familiare sia temporaneamente impedita da una sopravvenienza del tipo di quelle previste dagli artt. 2110 (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) e 2111 (servizio militare) cod. civ.. Vanno quindi respinte le censure mosse all'art. 5 della citata legge del 1957 (abrogato dall'art. 33 della legge n. 9 del 1963, ma tuttora applicabile ai rapporti antecedenti a questa) in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 52 Cost., in base all'interpretazione restrittiva, secondo la quale il familiare del mezzadro o colono anche nel caso (ricorrente nella specie) di adempimento del servizio di leva, non avrebbe diritto all'accreditamento dei contributi se nell'ultimo giorno dell'anno di riferimento non risulti attivamente presente sul fondo: interpretazione che peraltro, se e' pur vero che - come ritenuto dal giudice 'a quo' - ascrive al testo normativo un significato collidente con i parametri costituzionali richiamati, non e' giustificata ne' dalla lettera ne' dallo spirito della legge. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 52 cost., dell'art. 5, quinto comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 52 della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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