Corte costituzionale
Sentenza n. 433/1994
Corte cost., sent. 20 dicembre 1994, n. 433
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 433/1994
- Data di deposito
- 20 dicembre 1994
- Data di decisione
- 6 dicembre 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:433
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 10, ultimo co, decreto-legge n. 17 del 29 gennaio 1983
- legge n. 79 del 25 marzo 1983
Parametri
Massime
Massima n. 21176
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, riguardo al divieto di cumulo del trattamento pensionistico anticipato con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, nei confronti dell'art. 22, l. n. 153 del 1969, difetta di rilevanza. La disposizione impugnata, concernente le pensioni erogate agli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, non e' infatti applicabile nel giudizio 'a quo', che invece verte su un ricorso di un maggiore dell'esercito, cessato dal servizio permanente a domanda, disposto dall'amministrazione militare a seguito di comunicazione dell'interessato di svolgere attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, l. 30 aprile 1969, n.153, in riferimento agli artt. 3 e 36, Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21177
L' art. 10, ultimo comma, d.l. n. 17 del 1983 (conv. in l. n. 79 del 1983) il quale stabilisce il divieto di cumulo di trattamento pensionistico anticipato con redditi da lavoro dipendente, non comporta una ingiustificata disparita' di trattamento in ambito pensionistico per la mancata estensione del divieto stesso ai redditi da lavoro autonomo. E' infatti del tutto ragionevole la diversita' di disciplina in relazione alle differenti situazioni nelle quali gravano le due categorie di pensionati, a seconda che tali soggetti svolgano attivita' retribuita alle dipendenze di terzi o lavoro autonomo: e cio' per la diversita' dei rispettivi rapporti che danno causa al reddito percepito oltre alla pensione e, specificamente, per la diversita' dei relativi sistemi contributivi. Va altresi' considerato che lo scopo di disincentivare l'attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi, dopo la pensione, potrebbe costituire un indirizzo di politica legislativa, inteso a rimuovere ostacoli all'accesso dei giovani ad occasioni lavorative, ostacoli che, quasi sempre non sono costituiti dall' espletamento di un'attivita' libero professionale, dato il carattere della relativa prestazione,normalmente implicante l' impiego di risorse specifiche al soggetto che la fornisce e, quindi, non attuabile da parte di chiunque. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, come conv. il l. 25 marzo 1983, n. 79). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21178
Non e' ingiustificatamente discriminatoria la limitazione posta dall'art. 10, ultimo comma. d. l. n. 17 del 1983 (conv. il l. n. 79 del 1983), in ordine al divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, a carico dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di formale domanda in tal senso, con conseguenziale esclusione dei casi di pensionamento anticipato che trovano origine in cause diverse dalle dimissioni volontarie e, in particolare, del caso di decadenza per assenza ingiustificata dal servizio. Come infatti si evince dal d.l. n. 49 del 1986, il legislatore, allo scopo di scoraggiare il ricorso ad ogni forma di pensionamento anticipato e di ridurre la spesa nel settore, ha chiaramente inteso assimilare l' ipotesi di pensionamento anticipato, derivante da domanda, a tutte le altre cause di cessazione anticipata dal servizio, solo per quanto concerne gli effetti limitativi relativi all' indennita' integrativa speciale previsti dallo stesso art. 10, primo e quinto comma. La limitazione in esame, invece, ha una sua struttura procedimentale e conseguente diversificazione - ai fini dell' art. 3, Cost. - rispetto al regime applicabile alle altre ipotesi di pensionamento anticipato e, specificamente, al predetto caso di decadenza per assenza ingiustificata, cosicche' si e' inteso porla a carico esclusivamente di coloro che abbiano compiuto un atto tipico, la domanda di dimissioni, manifestazione sicura ed inequivocabile della volonta' di abbandonare il posto, anziche' collegare la stessa a comportamenti dai quali solo in via presuntiva e con valutazione rimessa all'amministrazione, possa desumersi l 'intendimento dell' impiegato di sottrarsi ai suoi doveri di ufficio, il collegamento tra volonta' di recedere e cessazione del rapporto venendo in tal modo attenuato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, come conv. in l. 25 marzo 1983, n. 79). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21179
Come la Corte ha gia' rilevato, il divieto di cumulo di trattamento pensionistico anticipato con redditi di lavoro dipendente, sancito dall'art. 10, ultimo comma, d.l. n. 17 del 1983, e operante solo per i pensionamenti avvenuti dopo la sua entrata in vigore, e' diretto a scoraggiare il ricorso ai pensionamenti anticipati a domanda, previsti da una normativa di particolare favore e il detto divieto e' determinato da una scelta del lavoratore tra la sospensione del trattamento pensionistico e la rinuncia ad assumere un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. E' percio' da escludere che la norma dia luogo a violazione dell'art. 36 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 36 Cost. - dell'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79). - Sulla questione, nello stesso senso, S. n. 576/1989 e O. n. 47/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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