Corte costituzionale

Sentenza n. 432/1994

Corte cost., sent. 20 dicembre 1994, n. 432

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
432/1994
Data di deposito
20 dicembre 1994
Data di decisione
6 dicembre 1994
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:432

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza g.i.p. tribunale di Pescara del 2 febbraio 1994
  • richiesta Procura Repubblica presso trib. Pescara del 27 gennaio 1994
  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 febbraio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 21199

Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione ben puo' trarre origine da un atto giurisdizionale, se ed in quanto la Regione assuma tale atto come invasivo di una competenza ad essa costituzionalmente garantita; il conflitto fra enti, infatti, non riguarda la sola ipotesi di 'vindicatio potestatis' in senso stretto, ma comprende ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere proprio di un soggetto consegua la menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto. (Nella specie, respingendo un'eccezione dell'Avvocatura di Stato, la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto proposto dalla Regione Lombardia avverso gli atti del procedimento penale a carico di un consigliere regionale, ritenuti dalla Regione lesivi dell'immunita' 'ex' art. 122, comma quarto, Cost.). - per l'ammissibilita' del conflitto fra enti in ipotesi di menomazione di competenze derivante dall'illegittimo esercizio di un altrui potere, v. S. nn. 110/1970, 285/1990, 99/1991. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21200

La sopravvenuta revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che sospendeva dalla carica un consigliere regionale (nei confronti del quale era stata disposta e poi revocata la misura della custodia cautelare) non esclude la sussistenza dell'interesse della Regione a ricorrere per conflitto di attribuzione avverso l'anzidetta sospensione, giacche' quest'ultima - sia pure per un tempo limitato - ha potuto in concreto operare e produrre effetti suscettibili di permanere anche al di la' della revoca. (In base a tale assunto, la Corte ha respinto la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di dichiarare cessata la materia del contendere nel conflitto proposto dalla Regione Abruzzo relativamente al d.P.C.m. 8 febbraio 1994, che aveva disposto la sospensione dalla carica del consigliere regionale Attilio D'Amico). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21201

Atteso lo speciale rapporto di compenetrazione tra Giunta e Consiglio regionale, la speciale immunita' garantita dall'art. 122, comma quarto, Cost., ai consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, si estende al Presidente e ai membri della Giunta regionale in relazione al potere di iniziativa legislativa ad essa statutariamente attribuito in conformita' all'art. 123, comma primo, Cost.. - v. S. n. 70/1985 (con cui la Corte ha superato il precedente orientamento restrittivo espresso nella S. n. 81/1975); v., anche, la successiva massima D. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21202

Non rientrano nell'esercizio della funzione legislativa regionale - ne' possono, quindi, ritenersi coperti dalla speciale immunita' 'ex' art. 122, comma quarto, Cost. - i comportamenti di un membro della Giunta regionale anteriori e differenziati da quelli specificamente inerenti all'approvazione del disegno regionale da parte della Giunta, e nella specie i comportamenti concretatisi, prima dell'avvio del procedimento legislativo e in concorso con soggetti non legittimati a parteciparvi, nell'aver precostituito le condizioni per la percezione di contributi illeciti da parte di alcune imprese concessionarie di trasporti locali. Pertanto, spetta allo Stato - e per esso al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara, al Procuratore della Repubblica di Pescara ed al Presidente del Consiglio dei ministri - adottare nei confronti del consigliere regionale Attilio D'Amico i provvedimenti in relazione ai quali e' stato sollevato conflitto di attribuzione da parte della Regione Abruzzo, provvedimenti diretti a perseguire comportamenti tenuti dal D'Amico anteriormente all'avvio del procedimento legislativo di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1476/c del 19 marzo 1987. - v. la precedente massima C. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato - e per esso al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara, al Procuratore della Repubblica di Pescara ed al Presidente del Consiglio dei Ministri - adottare nei confronti del consigliere regionale Attilio D'Amico i provvedimenti in relazione ai quali è stato sollevato il conflitto di cui in epigrafe, provvedimenti diretti a perseguire comportamenti tenuti dal D'Amico anteriormente all'avvio del procedimento legislativo di cui alla delibera della Giunta della Regione Abruzzo n. 1476/C del 19 marzo 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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