Corte costituzionale
Sentenza n. 408/1994
Corte cost., sent. 28 novembre 1994, n. 408
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 408/1994
- Data di deposito
- 28 novembre 1994
- Data di decisione
- 21 novembre 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:408
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 13, legge n. 407 del 29 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 21101
L' art. 5, comma tredicesimo, l. n. 407 del 1990, il quale stabilisce l' applicabilita' del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei beneficiari di trattamento pensionistico superiore a diciotto milioni, pur rappresentando un' ulteriore espressione di interventi episodici e non plausibili, in relazione alla indifferibile necessita' - gia' da tempo sottolineata dalla Corte - di razionalizzare il sistema del S.S.N. ai fini dell'attuazione del precetto di cui all'art. 32, Cost., non e' tuttavia censurabile, sotto il piu' circoscritto profilo dedotto dal giudice 'a quo', per il fatto che non consentirebbe, a causa della rigida discriminazione reddituale prevista, l'attuazione del principio di eguaglianza nella imposizione tributaria. Infatti, la discrezionalita' riservata al legislatore nel fissare un limite di reddito ad un determinato livello piuttosto che ad un altro, risulta, nella specie esercitata in modo certamente non irragionevole, circa l' adeguatezza del reddito stesso ne', in ordine all' individuazione di tale limite, vale il richiamo alle tecniche impositive tributarie, in assenza, da parte del giudice stesso, di contestazione della tesi, affermata dalla Corte, che nega la connotazione tributaria del contributo in esame. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma tredicesimo, l. 29 dicembre 1990, n. 407, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost.). - V., sulla natura del contributo in questione, S. n. 431/1987, 167/1986 e O. n. 437/1993, nonche', sulla esigenza di razionalizzazione del S.S.N., S. 534/1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21102
Nel fissare in diciotto milioni di lire il livello minimo intangibile dei trattamenti pensionistici ai fini dell'applicabilita' del contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale,l'art. 5, tredicesimo comma, l. n. 407 del 1990, non esclude l'astratta possibilita' che, in conseguenza del prelievo, in qualche caso, un pensionato, il quale superi appena l'indicata misura, venga in definitiva a percepire ancor meno di chi vi sia appena al di sotto, cosi' concretizzando una evidente disparita' di trattamento ed una intrinseca irragionevolezza - per contraddizione con la 'ratio' che postula una soglia minima - alle quali il legislatore avrebbe potuto ovviare con una clausola di salvaguardia in senso correttivo. Tale perverso effetto normativo, tuttavia, non si verifica nel giudizio 'a quo', nel quale il ricorrente non ha dedotto la descritta situazione di minima eccedenza rispetto ai diciotto milioni, ma solo chiesto che detto importo sia considerato interamente esente da prelievo, con conseguente irrilevanza della sollevata questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 ,comma tredicesimo, l. 29 dicembre 1990, n. 407, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Campobasso con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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