Corte costituzionale

Sentenza n. 398/1994

Corte cost., sent. 23 novembre 1994, n. 398

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
398/1994
Data di deposito
23 novembre 1994
Data di decisione
10 novembre 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:398

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 604 del 15 luglio 1966
  • art. 2, legge n. 108 del 11 maggio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 21048

Secondo l'indirizzo interpretativo di recenti sentenze della Cassazione a sezioni unite civili (nn. 4884, 4885 e 4846 del 1994) conforme a quello gia' seguito in decisioni precedenti e coerente con alcune pronunce della stessa Corte costituzionale del 1984, al licenziamento disciplinare intimato senza l'osservanza delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, conseguono gli stessi effetti sanzionatori stabiliti per il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, perche' sarebbe illogico ricollegare alla prima ipotesi - nella quale il licenziamento e' privo di effetto risolutivo in quanto viziato nella forma - una tutela reale (comportante per il datore di lavoro l'obbligo di retribuzione fino alla reintegrazione) laddove dall' accertata inesistenza della giusta causa, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, conseguirebbe soltanto l'obbligo del pagamento del preavviso. Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, nel quale sono ravvisabili i connotati del diritto vivente, va respinta la censura di incostituzionalita' formulata in base al contrario assunto, secondo il quale la c.d. tutela obbligatoria stabilita per il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo non sarebbe applicabile ai licenziamenti viziati nella procedura. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8, legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, legge 11 maggio 1990, n. 108, 'in parte qua'). - V. S. nn. 427/1984 e 586/1984. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21049

Nella disciplina dei licenziamenti, mentre la c.d. tutela obbligatoria (ex art. 8 legge n. 604 del 1966) per vizi sostanziali del licenziamento (mancanza di giusta causa o giustificato motivo) trova il suo presupposto nell'impugnazione di un atto risolutorio del rapporto di lavoro, il licenziamento verbale, non producendo alcun effetto, non incide sulla continuita' del rapporto stesso e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio. Non puo' quindi ritenersi irragionevole che il datore di lavoro, incorrendo nell'errore di intimare un licenziamento senza la richiesta forma scritta, subisca conseguenze piu' gravose (quali l'obbligo di retribuzione fino alla reintegrazione) di quelle previste (riassunzione entro tre giorni o risarcimento del danno mediante la corresponsione di un'indennita') in caso di licenziamento annullato per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 8, legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, legge 11 maggio 1990, n. 108, 'in parte qua'). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21050

Nella disciplina dei licenziamenti la forma scritta e' richiesta, quale elemento certo e costitutivo della volonta' di recesso, soprattutto per tutelare l'essenziale interesse della parte piu' debole del rapporto a conoscere e ad impugnare l'atto nel termine decorrente dalla notifica dello stesso. Non e' percio' in contrasto con l'art. 3, e neppure con l'art. 44, Cost., che in caso di licenziamento intimato solo verbalmente, anche il datore di lavoro con meno di sedici dipendenti, al pari del titolare di impresa di maggiori dimensioni, subisca conseguenze piu' gravose (obbligo di retribuzione fino alla reintegrazione) di quelle (risarcimento del danno mediante pagamento di una indennita') previste in caso di licenziamento annullato per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo. Atteso che, anche se nell'art. 44 Cost. e' ravvisabile un principio generale di favore (soprattutto a fini occupazionali) per la piccola impresa, cio' non significa che in base al citato principio per tale categoria di imprese debba essere ritenuta non operante la c.d. tutela reale a fronte di un licenziamento privo della essenziale forma scritta, tenuto conto anche della esigenza di salvaguardare il dipendente ove sussista un piu' diretto rapporto con il datore di lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli art. 3 - sotto l'anzidetto profilo - e 44 Cost., dell'art. 9, legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, legge 11 maggio 1990, n. 108, 'in parte qua'). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Biella, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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