Corte costituzionale
Sentenza n. 392/1994
Corte cost., sent. 17 novembre 1994, n. 392
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 392/1994
- Data di deposito
- 17 novembre 1994
- Data di decisione
- 10 novembre 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:392
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- legge n. 166 del 1° giugno 1991
- art. 6, comma 1, decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991
Parametri
Massime
Massima n. 21019
Come la Corte costituzionale ha stabilito, nella sentenza n. 20 del 1994, la piu' rigorosa disciplina prevista dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, con la riduzione a tre anni del termine decennale di decadenza dall'azione giudiziaria per le controversie in materia pensionistica, non si applica, a norma del terzo comma dello stesso articolo - che ne esclude l'estensione ai procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore del decreto - quando, in relazione al ricorso amministrativo proposto prima di tale data, si siano gia' verificati i presupposti di decorrenza del termine previsto dalla legge precedente, e questo sia, a tale momento, ancora pendente. Non puo' quindi darsi ingresso alla questione di legittimita' costituzionale proposta - come nel caso - riguardo al nuovo regime decadenziale, se il giudice 'a quo' abbia omesso di vagliarne, alla stregua dei suddetti principi, l'applicabilita' nella fattispecie al suo esame. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 38 Cost., dell'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 394, conv. con modif. in l. 14 novembre 1992, n. 438). - S. n. 20/1994, gia' citata nel testo. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21020
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, d.l. n. 103 del 1991, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in base all'assunto che la norma censurata, stabilendo che i termini previsti dall'art. 47, commi terzo e secondo, del d.P.R. n. 639 del 1970, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alle prestazioni previdenziali relativamente ai ratei pregressi - e non ai singoli ratei - determinerebbe l'estinzione del diritto stesso in casi - come quello oggetto del giudizio 'a quo' - di integrazione al trattamento minimo relativamente al cumulo di pensioni, in cui, per effetto della decadenza, non sia stato erogato il rateo afferente al 30 settembre 1983 e tutti i ratei pregressi, non puo' essere decisa dalla Corte nel merito. Infatti, pur dovendo escludersi, alla luce della sentenza n. 20 del 1994, che l'impugnato art. 6 sia stato abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, e dovendo quindi respingersi l'asserto del giudice rimettente che il primo potrebbe considerarsi vigente, per reviviscenza, solo in caso di caducazione del secondo, e' decisivo al riguardo che l'ordinanza di rimessione, limitandosi ad una generica indicazione del 'petitum' e della data del ricorso, non faccia menzione - come era necessario per una adeguata valutazione della rilevanza - ne' della decorrenza del diritto ne' dell'eventuale previo esperimento di ricorso amministrativo. Non puo' tuttavia sottacersi che, nel caso, il lamentato effetto estintivo del diritto alla pensione non sarebbe comunque ricollegabile alla contestata disciplina della decadenza, derivando, invece, direttamente dalla norma sostanziale dell'art. 6, comma terzo, del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 st. anno. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 1 giugno 1991, n. 166). - V. S. n. 20/1994, gia' citata nel testo. Sull'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, v., oltre che S. n. 20/1994, la massima A precedente. Riguardo al principio (che peraltro nel caso non trova applicazione) per cui il mancato accoglimento della questione sollevata in via principale comporta la inammissibilita' di quella proposta in via subordinata, v. S. nn. 208/1992 e 408/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, sollevata, in riferimento agli artt. 38 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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