Corte costituzionale

Sentenza n. 379/1994

Corte cost., sent. 7 novembre 1994, n. 379

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
379/1994
Data di deposito
7 novembre 1994
Data di decisione
26 ottobre 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:379

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione Campania n. 35 del 27 giugno 1987

Parametri

Massime

Massima n. 21077

Va riconosciuta, con rigetto della contraria eccezione di inammissibilita', la rilevanza della questione di costituzionalita' - sollevata in relazione agli artt. 117, primo comma e 42, secondo e terzo comma, Cost. - dell'art. 5, l. reg. della Campania 27 giugno 1987, n. 35, che vieta il rilascio di concessioni edilizie per i comuni dell'area sorrentino-amalfitana, fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali. Se la norma impugnata fosse dichiarata illegittima, infatti, il reato di realizzazione, in assenza di concessione, di interventi edilizi in zona vincolata, previsto dall'art. 20, lett. c), della legge n. 47 del 1985 e contestato nel giudizio 'a quo', potrebbe degradare nella piu' lieve ipotesi contravvenzionale di esecuzione di lavori in assenza di concessione, di cui all'art. 20, lett. b). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21078

Pur a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 431 del 1985, che ha introdotto una concezione di tutela del paesaggio improntata alla integralita' e globalita' e che, aggiungendo l'art. 1 bis al d.l. n. 312 del 1985, ha stabilito - conformemente a tale concezione - che con riferimento ai beni e alle aree di cui all'art. 82, quinto comma, d.P.R. n. 616 del 1977, le regioni possono attuare la tutela in questione attraverso l'impiego dei piani paesistici e dei piani urbanistico-territoriali a valenza paesistica, la giurisprudenza della Corte ha sottolineato la diversa natura e funzione dei due piani - risiedendo il fondamento normativo dei primi negli artt. 5, l. n. 1497 del 1939 e 23, r.d. n. 1357 del 1940 e dei secondi, nell'art. 5, l. n. 1150 del 1942 - ed ha altresi' chiarito che il riferimento ai predetti beni ed aree, non puo' intendersi come limitativo delle ordinarie competenze delle regioni in materia urbanistica, alle quali, anzi, non e' preclusa l'adozione di normative di pari o maggiore efficienza territoriale. Rientra pertanto nella facolta' spettante alla Regione Campania di apprestare una piu' penetrante tutela ambientale, non contrastante con i principi posti dal citato art. 1 bis, d.l. n. 312 del 1985, l'aver stabilito con l'art. 5, l. reg. n. 35 del 1987, il divieto di rilasciare concessioni edilizie per i comuni dell'area sorrentino-amalfitana, fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali e il non aver previsto la derogabilita' al vincolo stesso, trattandosi, per quest'ultimo aspetto, di un corollario della facolta' predetta, che non configura inosservanza dei principi affermati dagli artt. 7, l. n. 1497 del 1939 e 82, nono comma, d.P.R. n. 616 del 1977. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, sotto gli anzidetti profili - l. reg. della Campania 27 giugno 1987, n. 35. - sull'argomento, v. S. n. 67/1992, O. n. 431/1991 e, in particolare, sulla distinzione tra i due tipi di piani e sulla relativa incidenza sulle competenze regionali, v. S. nn. 327/1990 e 151/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21079

Come gia' chiarito dalla Corte, la preclusione per le regioni di legiferare in materia di diritto privato concerne i rapporti intersoggettivi da cui i diritti stessi derivano, mentre per quanto attiene alla normazione conformativa del contenuto dei diritti di proprieta', allo scopo di assicurarne la funzione sociale, la riserva di legge stabilita dall'art. 42, secondo comma, Cost., puo' trovare attuazione anche in leggi regionali, nell'ambito delle materie indicate dall'art. 117, Cost.. Deve quindi escludersi che la norma dell'art. 5, l. reg. della Campania n. 35 del 1987, che vieta per i comuni dell'area sorrentino-amalfitana il rilascio delle concessioni edilizie di cui alla l. n. 10 del 1977, fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali, comporti violazione della predetta riserva di legge. Del resto, la disposizione della legge regionale attua la l. n. 431 del 1985, la quale, aggiungendo l'art. 1 bis al d.l. n. 312 del 1985, ha stabilito il dovere per le regioni, di redigere i piani urbanistico territoriali, i cui limiti posti al diritto di proprieta', rientrano tra quelli consentiti dalla norma costituzionale, stante il loro indubbio collegamento con la funzione sociale di tale diritto. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, l. reg. della Campania 27 giugno 1987, n. 35). - cfr. O. n. 391/1989. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21080

L'imposizione di un vincolo alla utilizzazione edilizia dei suoli, senza prevedere la corresponsione di indennizzo, quale, nella specie, quello posto dall'art. 5, l. reg. della Campania n. 35 del 1987, che vieta per i comuni dell'area sorrentino-amalfitana di rilasciare concessioni edilizie fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali, sarebbe illegittima ove il detto vincolo fosse assoluto o temporalmente illimitato, poiche', in tal caso, secondo l'insegnamento della Corte, esso assumerebbe carattere sostanzialmente espropriativo, ai sensi dell'art. 42, terzo comma, Cost.. Ma tali caratteristiche non sono ravvisabili nel vincolo in esame, essendo previsti dalla norma stessa l'inapplicabilita' del divieto per le concessioni di opere di edilizia pubblica e dal successivo art. 35 della legge, il termine di 180 giorni a carico dei comuni, per adeguare i piani regolatori generali vigenti, salvi i poteri sostitutivi delle comunita' montane e delle province (art. 23, l. reg. n. 54 del 1980) e, in caso di mancata adozione dei predetti piani generali, quelli delle regioni (art. 1, d.P.R. n. 8 del 1972). (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, l. reg. della Campania 27 giugno 1987, n. 35). - v., sui principi enunciati in tema di vincoli di inedificabilita', S. nn. 186/1993, 141/1992, 1164/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana), sollevate, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno, e in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Salerno - sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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