Corte costituzionale

Sentenza n. 376/1994

Corte cost., sent. 7 novembre 1994, n. 376

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
376/1994
Data di deposito
7 novembre 1994
Data di decisione
26 ottobre 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:376

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione siciliana n. 17 del 24 luglio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 20978

Secondo i principi affermati dalla Corte in relazione a norme di legge statale ritenute parzialmente illegittime, la riduzione del trattamento pensionistico mediante esclusione dell'indennita' integrativa speciale allo stesso afferente e' compatibile con il dettato costituzionale e, in particolare, con gli artt. 3 e 36, Cost., se, nel caso di titolarita' di piu' pensioni, la prestazione pensionistica non venga ridotta al di sotto del trattamento minimo I.N.P.S., mentre, nel caso di prestazione da parte del pensionato di attivita' lavorativa retribuita, detta riduzione non puo' essere disposta qualunque sia l'ammontare della retribuzione percepita, spettando alla discrezionalita' del legislatore - di fatto non esercitata - stabilire i limiti di applicazione della decurtazione. Posta pertanto l'applicabilita' di tali principi anche in relazione a norme regionali sostanzialmente analoghe a quelle oggetto delle pronunzie della Corte, l'art. 4, l. reg. Sicilia 24 luglio 1978, n. 17, il quale stabilisce il divieto di cumulo di piu' indennita' di contingenza o di analoghe maggiorazioni dipendenti dall'adeguamento al costo della vita, sia per il titolare di piu' pensioni sia per il pensionato che presti attivita' retribuita, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede, nel primo caso, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennita' di contingenza, che debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella parte in cui, relativamente al secondo caso, non determina la misura della retribuzione complessiva oltre la quale diventi operante il divieto stesso. - in tema di cumulo di indennita' integrative, v. S. nn. 566/1989, 204/1992, concernenti l'ipotesi di prestazione di lavoro retribuito da parte del pensionato e S. nn. 172/1991, 307/1993 e 494/1993, riguardanti, invece, la titolarita' di piu' pensioni. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978 n. 17 (Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione regionale) nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché nella parte in cui, riguardo al pensionato che presta attività retribuita, non determina la misura della retribuzione complessiva oltre la quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette all'adeguamento al costo della vita del trattamento di attività.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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