Corte costituzionale
Sentenza n. 372/1994
Corte cost., sent. 27 ottobre 1994, n. 372
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 372/1994
- Data di deposito
- 27 ottobre 1994
- Data di decisione
- 24 ottobre 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:372
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21152
Sebbene connesse, la vita e la salute sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti, sicche' la lesione dell'integrita' fisica con esito letale non puo' considerarsi una semplice sottoipotesi di lesione alla salute in senso proprio, la quale implica la permanenza in vita della vittima, sia pur con menomazioni invalidanti. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21153
Diversamente dalla lesione del diritto alla salute, la lesione immediata del diritto alla vita (senza una fase intermedia di malattia) non puo' configurare una perdita - e, cioe', una diminuzione o privazione di un valore personale - a carico della vittima ormai non piu' in vita, onde e' da escludere che un diritto al risarcimento del cd. "danno biologico da morte" entri nel patrimonio dell'offeso deceduto e sia, quindi, trasmissibile ai congiunti in qualita' di eredi. Ma cio' non dipende dal carattere non patrimoniale del danno suddetto, bensi' da un limite strutturale della responsabilita' civile, nella quale sia l'oggetto del risarcimento che la liquidazione del danno devono riferirsi non alla lesione per se stessa, ma alle conseguenti perdite a carico della persona offesa. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2043 cod. civ., in quanto non consente il risarcimento 'iure hereditario' del "danno biologico da morte"). - Sul danno biologico, v. S. n. 184/1986. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21154
L'irrisarcibilita' 'iure hereditario' del "danno biologico da morte" non e' censurabile - sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza - in raffronto alla disciplina delle prestazioni previdenziali per infortunio mortale sul lavoro, cosi' come modificata da recenti pronunce della Corte costituzionale, giacche' la rendita INAIL spetta 'iure proprio' ai superstiti dell'assicurato morto ed e' destinata a indennizzare forfettariamente il pregiudizio patrimoniale sofferto a ragione del loro rapporto di dipendenza economica col defunto, mentre il danno biologico ad essi eventualmente derivato dalla morte del familiare e' disciplinato dal diritto comune. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2043 cod. civ., in quanto non consente il risarcimento 'iure hereditario' del "danno biologico da morte"). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21155
Il modello risarcitorio dell'art. 2043 cod. civ. - originariamente ristretto ai danni patrimoniali, e giurisprudenzialmente esteso, per 'analogia iuris', ai danni non patrimoniali causati dalla lesione di un diritto personale costituzionalmente protetto, quale il diritto alla salute - non e' applicabile al danno biologico che il familiare di persona uccisa patisca in conseguenza della morte del congiunto: in tale ipotesi, infatti, anche identificando il danno non come mera conseguenza della lesione di un diritto altrui, ma come danno evento integrante un'autonoma fattispecie di danno ingiusto (altrimenti mancante), non e' possibile una valutazione autonoma della colpa, difettando la concreta prevedibilita' dell'evento (infarto da shock o prostrazione nervosa), il quale verrebbe ad essere imputato all'autore dell'uccisione non in base al criterio della colpa, ma a titolo di responsabilita' oggettiva per pura causalita'. Percio', l'esclusione della tutela 'ex' art. 2043 cod. civ., essendo determinata da difetto di uno dei requisiti della fattispecie normativa, non e' censurabile per violazione del diritto alla salute, ne' per disparita' di trattamento rispetto ad alri casi. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2043 cod. civ., in quanto esclude la risarcibilita' 'iure proprio' del danno biologico provocato da uccisione di un congiunto). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21156
Il danno alla salute che il familiare di persona uccisa patisca in conseguenza della morte del congiunto e' il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il "danno morale soggettivo", e che in persone predisposte da particolari condizioni, anziche' esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato d'angoscia transeunte, puo' degenerare in un trauma fisico o psichico permanente. Pertanto in presenza di tale trauma, il risarcimento dei danni "non patrimoniali" - previsto dall'art. 2059 cod. civ. (in relazione all'art. 185 cod. pen.) per l'ipotesi di reato - deve razionalmente essere commisurato non semplicemente al 'pretium doloris' in senso stretto, ma alle conseguenze del trauma in termini di perdita di qualita' personali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in base all'assunto che il modello risarcitorio ivi previsto riguardi il solo danno morale soggettivo). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai citati parametri costituzionali, dal medesimo tribunale con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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