Corte costituzionale

Sentenza n. 366/1994

Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 366

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
366/1994
Data di deposito
27 luglio 1994
Data di decisione
19 luglio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:366

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20791

In base all'interpretazione adeguatrice indicata in precedenti pronunce della Corte, deve ritenersi che la possibilita' di adire l'autorita' giudiziaria avverso l'accertamento di infrazioni al nuovo codice della strada non e' subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo al prefetto, e che - in caso di rigetto di esso e di successiva opposizione all'ingiunzione prefettizia - non e' precluso al giudice di determinare discrezionalmente la sanzione, fissandola in misura inferiore a quella (pari al doppio del minimo edittale) che il prefetto e' tenuto ad irrogare con l'ordinanza di ingiunzione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di costituzionalita' dell'art. 204, comma primo, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - assumendo che la possibilita' di tutela giurisdizionale del trasgressore sarebbe subordinata al raddoppio della sanzione originaria). - V. O. n. 67/1994, S. nn. 255/1994, 311/1994; sull'impossibilita', per il trasgressore che attivi un rimedio contenzioso, di avvalersi del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 cod. strada e sulle finalita' di deflazione del contenzioso che giustificano la decadenza dal beneficio, v. O. n. 67/1994. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Lanciano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze