Corte costituzionale
Sentenza n. 365/1994
Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 365
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 365/1994
- Data di deposito
- 27 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:365
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 739 del 3 novembre 1981
- art. 35, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 21074
L'art. 35, comma primo, del d.P.R. n. 636 del 1972, costituisce previsione dedicata ai poteri istruttori delle commissioni tributarie, non decisiva al fine di configurare il processo tributario come giudizio di impugnazione circoscritto alla verifica di legittimita' formale dell'atto impositivo; detta disposizione non puo' quindi dar luogo a questioni di legittimita' costituzionale quando - come nel giudizio 'a quo' - non sia in discussione l'estensione dei poteri istruttori, ma il sindacato esercitato dal giudice tributario sulla motivazione dell'atto di accertamento dell'imposta, e, in particolare, il potere di sostituirne la motivazione ritenuta "non corretta". (Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di costituzionalita' dell'art. 35, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, impugnato - relativamente all'inciso "al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione" - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - nel senso che il ricorso del contribuente, ancorche' formalmente diretto all'atto impositivo, investe in realta' la sussistenza e l'entita' dell'obbligazione tributaria, sicche' la pronunzia del giudice consiste fondamentalmente nell'accertamento dell'obbligazione stessa e, in via conseguenziale, della legittimita' degli atti posti in essere dall'amministrazione finanziaria per provvedere alla riscossione coattiva dell'imposta, v. S. nn. 63/1982 e 313/1985. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale, relativamente all'inciso "al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione", con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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