Corte costituzionale

Sentenza n. 363/1994

Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 363

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
363/1994
Data di deposito
27 luglio 1994
Data di decisione
19 luglio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:363

Norme oggetto del giudizio

  • art. 195, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 20788

La peculiarita', rispetto al fallimento, della liquidazione coatta amministrativa, in relazione alle sue tipiche finalita' pubblicistiche, che giustificano gli interventi della pubblica amministrazione - in quanto riguardante imprese che, pur operando nell'ambito del diritto privato, involgono tuttavia molteplici interessi o perche' attengono a particolari settori dell'economia nazionale, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o perche' si trovano in rapporto di complementarieta', dal punto di vista teleologico e organizzativo, con la pubblica amministrazione - rende ragione della norma che esclude, nella liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione del debitore, titolare dell'impresa, ad agire per ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza, come invece consentito ai creditori e, nella procedura fallimentare, anche al debitore stesso. D'altra parte il fatto che il legislatore abbia inteso concentrare nella pubblica amministrazione vigilante il potere di attivare la procedura di liquidazione, con la sola eccezione della legittimazione dei creditori, non esclude che il debitore, al fine di non aggravare il proprio stato di dissesto, possa segnalare all'autorita' amministrativa il suo stato di insolvenza obbligando cosi' quest'ultima a prenderlo in considerazione ed a valutarlo; sicche' la censurata diversita' di disciplina appare in concreto assai contenuta oltre che pienamente coerente con le distinte connotazioni strutturali delle due procedure concorsuali in comparazione. Per disomogeneita' del 'tertium comparationis' non sussiste quindi la denunciata violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 195, primo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267). red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20789

La norma che esclude, nella liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione del debitore, titolare dell'impresa, ad agire per ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza, come invece consentito ai creditori e, nella procedura fallimentare, anche al debitore stesso, non lede il diritto alla tutela giurisdizionale poiche' rientra nella discrezionalita' del legislatore configurare come interesse di mero fatto, ovvero interesse legittimo, ovvero diritto d'azione l'interesse dello stesso debitore ad essere assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa piuttosto che alle procedure esecutive individuali, atteso che in ogni caso, seppur con modalita' diverse, e' assicurata la difesa in ordine alla pretesa creditoria o al titolo esecutivo azionati nei suoi confronti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 195, primo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267). red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 20790

La legittimazione dei creditori ad agire per ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza nella procedura della liquidazione coatta amministrativa e' espressione della piu' generale pretesa ad agire 'in executivis', come si desume anche dal parallelo riconoscimento della legittimazione dei creditori a proporre reclamo avverso l'eventuale decreto del tribunale che respinga il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza. Il legislatore, nella sua discrezionalita', ha cosi' ritenuto che l'apprezzamento, da parte dell'autorita' vigilante, dell'interesse pubblico all'attivazione, o meno, della procedura di liquidazione non potesse essere cosi' assorbente da prevalere anche sulla pretesa creditoria alla procedura esecutiva concorsuale anziche' individuale: da cio' la deroga all'esclusivita' dell'impulso pubblico, deroga peraltro da una parte limitata non solo soggettivamente (ai soli creditori), ma anche oggettivamente (per il solo accertamento dello stato di insolvenza e non anche di altri eventuali presupposti che parimenti, secondo specifiche normative di settore, consentono la procedura di liquidazione), dall'altra parte bilanciata dall'(atipico ed eccezionale) obbligo del tribunale di sentire, prima di provvedere, l'autorita' amministrativa che ha la vigilanza sull'impresa. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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