Corte costituzionale

Sentenza n. 361/1994

Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 361

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
361/1994
Data di deposito
27 luglio 1994
Data di decisione
19 luglio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:361

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • art. 15, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
  • art. 4-bis, comma 1, periodo I, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 20764

Non puo' considerarsi diritto vivente un orientamento giurisprudenziale nuovo che sia contrastato da un numero molto maggiore di decisioni precedenti e non risulti costante nemmeno nell'ultimo periodo di tempo. (Nella specie, la Corte non ha considerato diritto vivente l'orientamento interpretativo - emergente dalle piu' recenti sentenze della Cassazione - secondo cui le misure alternative alla detenzione non sono applicabili nel caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, uno dei quali "ostativo" alla concessione dei benefici, anche se il condannato abbia gia' interamente espiato la parte di pena riferita a quest'ultimo: a tale nuovo orientamento, che individua la 'ratio' del divieto di scioglimento del cumulo nella valutazione di "pericolosita' soggettiva" del detenuto derivante dalla condanna ostativa, si contrappone infatti sia una pronuncia recente che l'insegnamento tradizionale della stessa Cassazione). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20765

L'art. 4 bis, comma primo, primo periodo, della L. n. 354 del 1975 (come sostituito dall'art. 15, comma primo, lett. a, del d.l. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992) va interpretato nel senso - conforme a Costituzione - che le misure alternative alla detenzione sono concedibili anche in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, uno dei quali "ostativo" alla concessione dei benefici, se la pena relativa a quest'ultimo sia gia' stata espiata: l'opposta interpretazione (emergente nelle piu' recenti sentenze della Cassazione, ma non qualificabile come diritto vivente) comporterebbe infatti un'irragionevole discriminazione - lesiva dell'art. 3 Cost. - di situazioni tra loro assimilabili, finendo col diversificare il regime dei presupposti di applicazione delle misure alternative, in relazione al dato contingente dell'esistenza di un rapporto esecutivo in atto, a sua volta dipendente da circostanze meramente casuali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.). - sul contrasto di orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione della disposizione censurata, v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti in contrasto alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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