Corte costituzionale
Sentenza n. 360/1994
Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 360
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 360/1994
- Data di deposito
- 27 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:360
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 20787
Come costantemente affermato dalla Corte gli artt. 24 e 113 Cost. non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilita', sicche' risultano legittime in via di principio forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo, salvo il limite costituito dal perseguimento di piu' adeguate finalita' di giustizia e, in ogni caso, dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa. In particolare in materia tributaria il previo esperimento dei rimedi amministrativi, lungi dal porsi come "esigenza" o "condizione generale" per la tutela giurisdizionale, e' in realta' imposto solo in alcuni casi specifici e rispetto a taluni tributi (mentre per gli altri vige il sistema delineato dal d.P.R. n. 636 del 1972). Una volta statuita l'incostituzionalita' della norma che in materia di imposta di bollo stabiliva, quale condizione per l'esperibilita' dell'azione giudiziaria, il preventivo ricorso amministrativo, posto che la disciplina del contenzioso in materia di imposta sugli spettacoli ha caratteristiche esattamente simmetriche rispetto a quelle che connotano l'imposta di bollo (doppio grado, sospensione solo ad istanza del ricorrente, disciplina della revocazione), va dichiarata, in base alla stessa 'ratio decidendi', l'illegittimita' costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui agli artt. 38 e 40 stesso d.P.R., l'esperimento dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. - In materia di imposta di bollo v. S. n. 406/1993; in generale sul diritto di difesa e sul diritto alla tutela giurisdizionale, v. anche S. nn. 154/1992; 15/1991; 87/1962; 107/1963; 47/1964; 39/1969; 87/1969; 130/1970; 46/1974; 530/1989; 470/1990. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (Disciplina dell'imposta sugli spettacoli) nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui agli artt. 38 e 40 stesso d.P.R., l'esperimento della azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
Il Presidente e redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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