Corte costituzionale
Sentenza n. 355/1994
Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 355
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 355/1994
- Data di deposito
- 27 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:355
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 5, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 12, comma 9, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 12, comma 9, I periodo, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 16, comma 17, I periodo, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 16, comma 17, II periodo, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
Parametri
- art. 10, comma 6, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
- art. 16, comma 1, titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 12, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 6, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 5, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 81, Costituzione
Massime
Massima n. 20916
Non trova giustificazione l' innovazione che in modo anomalo e in spregio del valore che va riconosciuto alle norme di attuazione statutaria della Regione Trentino Alto-Adige, l' art. 12, quinto comma, l. 24 dicembre 1993, n. 537, apporta al meccanismo delle anticipazioni annue della quota variabile - destinata ad adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all' esercizio delle funzioni stabilite dalla legge - previsto dall'art. 10, sesto comma, delle Norme di attuazione dello Statuto speciale, emanate con d.lgs. n. 268 del 1992, secondo il quale la detta quota, in caso di mancato accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale, deve essere devoluta nella misura concordata per l' esercizio precedente. Pertanto, il predetto quinto comma, dell'art. 12, l. n. 537 del 1993 - stante l' impossibilita' che lo stesso possa essere ricondotto a sistema mediante una interpretazione correttiva - e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che le anticipazioni annue della quota variabile possono essere erogate solo in relazione "ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese", e non secondo la procedura di cui all' art. 10, sesto comma, d.lgs. n. 268 del 1992. - Sul valore che va riconosciuto alle norme di attuazione statutaria, v. S. nn. 40/1992 e 38/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20917
Posta la riconosciuta natura di norme di riforma economico-sociale dei principi concernenti l' organizzazione delle strutture del S.S.N., deve ritenersi - secondo quanto gia' affermato dalla Corte - che ai fini dell' individuazione di essi, non sia sufficiente la qualificazione operata dal legislatore - occorrendo verificare gli aspetti sostanziali della normativa in questione - e che la vincolativita', nei confronti delle regioni, delle disposizioni di dettaglio che accompagnano tali norme, debba ritenersi sussistente solo ove le dette disposizioni siano legate ai principi stessi da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione. Non e' in accordo con tale principio l'art. 12, comma nono, l. n. 537 del 1993, il quale, riproducendo quasi integralmente l' art. 20, d.lgs. n. 517 del 1993 - emanato a modifica dell' art. 19, d.lgs. n. 502 del 1993 - qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, alcune disposizioni dello stesso d.lgs. n. 502 del 1993 (artt. 1, commi primo e quarto; 6, commi primo e secondo; 10; 11; 13; 14, comma primo; 15; 16; 17; 18): il fatto che la qualificazione non sia stata circoscritta ai soli principi desumibili dai menzionati articoli - come del resto prevedeva, nella stesura originaria, il predetto decreto di modifica n. 517 del 1993,trasmesso per il parere alle commissioni parlamentari e alla Conferenza Stato-Regioni e poi inspiegabilmente rettificato al momento della definitiva emanazione - non risponde ad un corretto rapporto tra Stato e Province autonome ed e' certamente lesivo delle competenze provinciali nella materia dell'addestramento e della formazione professionale, in cui rientra la formazione specifica in medicina generale. Il citato art. 12, comma nono, l. 24 dicembre 1993, n. 537, e' pertanto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1992, ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili. - V., quale precedente in termini, relativo al d. lgs. n. 502 del 1992, S. n. 354/1994. Nello stesso senso, S. nn. 355/1993, 349/1991, 85/1990, 1033/1988, 99/1987 e, in particolare, S. 219/1984. Sulla considerazione dei principi concernenti l' organizzazione delle strutture del S.S.N. quali norme fondamentali di riforma economico-sociale, v. S. nn. 247/1988 e 107/1988, mentre, per la ricomprensione della materia concernente la formazione specifica in medicina generale nelle attribuzioni dell' addestramento e formazione professionale, v. S. n. 316/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20918
Come gia' precisato dalla Corte, il contenimento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, pur attraverso l'uso di strumenti diversi in relazione al complesso meccanismo di trasferimento delle risorse statali, e' stato disposto nei confronti di tutte le regioni, dovendosi al riguardo evidenziare che il finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, rispetto agli altri enti di autonomia, risulta in concreto piu' favorevole. Pertanto, pur sottolineando la necessita' che i flussi finanziari destinati a questi ultimi enti - soprattutto se riguardanti il servizio sanitario - si fondino su linee che assicurino certezza alla loro azione, e che si evitino interventi episodici volti al contenimento del 'deficit' di bilancio, non e' irragionevole che gli enti predetti, perche' piu' agevolati, siano assoggettati ad una maggiore partecipazione, in nome delle fondamentali esigenze di solidarieta' nazionale: cosicche' va escluso che, nella specie, l'art. 12, comma nono, l. n. 537 del 1993, il quale dispone il concorso delle Province autonome (e della Regione T.A.A.) nella misura del 42 per cento delle risorse del fondo sanitario nazionale e dei contributi sanitari, comporti una disparita' di trattamento delle Province stesse rispetto ad altri enti di autonomia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 12, nono comma, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 Cost.; 9. primo comma, n. 10, 16, primo comma, titolo VI, Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige; 10 e 12 d. lgs. 16 marzo 1992, n. 268). - Nello stesso senso, S. nn. 357/1993 e 356/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20919
L'art. 9, primo comma, delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, emanate con d.lgs. n. 268 del 1992, ammette la riserva allo Stato del maggior gettito derivante da modificazioni dei tributi, ma solo se occorra dar copertura a nuove o maggiori spese, che non rientrino nelle materie di competenza regionale o provinciale,richiamando a tale riguardo l' art. 81, Cost., non - come chiarito dalla Corte - per stabilire una precisa relazione giuridica, in termini qualitativi, quantitativi e temporali tra le entrate disposte e le singole spese, ma piuttosto una generale destinazione delle prime a copertura delle seconde e, in proposito, non puo' essere dimenticato che per tutte le istituzioni dello Stato, vale l' esigenza fondamentale del riequilibrio finanziario. Pertanto, l'art. 16, comma diciassettesimo, l. n. 537 del 1993, il quale dispone la riserva all' Erario delle entrate derivanti dal capo II delle legge, nonche' il gettito dell' imposta di cui al d.l. n. 394 del 1992, al fine di concorrere alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico e alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria, in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio, assunti in sede comunitaria, deve ritenersi conforme a tale parametro, ove pero' interpretato in senso non retroattivo, a decorrere, cioe' dal 1 gennaio 1994, anche per quanto concerne il gettito derivante dall' imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui al d.l. n. 394 del 1992, conv. in l. n. 461 del 1992. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 16, comma diciassettesimo, primo periodo, l. 24 dicembre 1993, n. 537, impugnato in riferimento agli artt. 81 Cost.; 75, 104 e 107 Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige; 5, 6 e 9 d.lgsl. 16 marzo 1992, n. 268). - V., S. nn. 52/1994, 362/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20920
L' art. 16, comma diciassettesimo, secondo periodo, l. n. 537 del 1993, il quale stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa siano definite, se necessario, le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al periodo precedente - in ordine alla devoluzione all' Erario delle entrate ivi menzionate - mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, deve essere interpretato nel senso di escluderne l' applicabilita' nei confronti delle Province autonome, per le quali si dovra' seguire la procedura indicata dall' art. 9, secondo comma, delle disposizioni di attuazione dello Statuto speciale, emanate con d.lgs. n. 268 del 1992, che prevede in proposito l'intesa del Ministro del tesoro con il Presidente della Giunta regionale o con i Presidenti delle Giunte provinciali. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' formulata, in base al contrario assunto, al riguardo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma diciassettesimo, secondo periodo, l. 24 dicembre 1993, n. 537, impugnato in riferimento d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art.9, secondo comma). - Sul valore del procedimento d'intesa, v. S. n. 52/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi:
dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui prevede che le anticipazioni annue possano essere erogate solo in relazione "ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese", e non secondo la procedura di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 9 del citato art. 12, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 9, primo periodo, della legge n. 537 del 1993, promossa, con i ricorsi in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 17, della legge n. 537 del 1993, promossa con detti ricorsi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze