Corte costituzionale

Sentenza n. 353/1994

Corte cost., sent. 27 luglio 1994, n. 353

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
353/1994
Data di deposito
27 luglio 1994
Data di decisione
19 luglio 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:353

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21084

Non sono invocabili, quali 'tertia comparationis', norme abrogate, anche se ne perduri l'applicabilita' in via transitoria. (Fattispecie in cui il giudice 'a quo', nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 600, terzo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice di appello puo' disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", ha indicato, tra le disposizioni recanti un trattamento piu' favorevole, anche gli artt. 489 bis cod. proc. pen. 1930 e 283 cod. proc. civ. nel testo abrogato dalla legge n. 353 del 1990). red.: F.S. rev.: S.P.

Massima n. 21085

La norma di cui all'art. 600, terzo comma, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di appello puo' disporre la sospensione della condanna al pagamento della provvisionale solo quando possa derivarne un grave e irreparabile danno, a parte che non trova alcun riscontro nelle direttive della legge di delega, ma e' anzi in evidente contrasto con esse (cfr. art. 2, direttive 26 e specialmente 27, legge n. 81 del 1987), si pone, senza alcuna razionale giustificazione, come eccezione rispetto ad un criterio generale ricavabile da varie disposizioni e segnatamente, quale 'tertium comparationis', rispetto al potere di inibitoria del giudice di appello previsto per tale tipo di condanna, su identici presupposti, dal codice di procedura civile (cfr. art. 283, nel testo introdotto dalla legge n. 363 del 1990) "quando ricorrono gravi motivi". Invero, poiche' i profili relativi al carattere accessorio e subordinato dell'azione civile in sede penale, come tale destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioe' dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi, non possono venire in rilievo con riguardo al particolare aspetto del regime di esecutivita' delle disposizioni civili della sentenza penale di primo grado, la quale del resto puo' essere impugnata dall'imputato anche con esclusivo riferimento ai medesimi capi civili, la diversita' di disciplina cui e' assoggettata, con riferimento all'esecutivita' della condanna al pagamento della provvisionale, l'azione civile di restituzione o di risarcimento del danno derivante da reato a seconda che l'azione medesima sia esercitata in sede propria o nell'ambito del processo penale integra la violazione del principio di eguaglianza. Pertanto deve dichiararsi l'illegittimita' costituzionale dell'art. 600, terzo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice di appello puo' disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anziche' "quanto ricorrono gravi motivi". - Sul carattere accessorio dell'azione civile quando viene proposta in sede penale, s. nn. 108/1970, 171/1982 e 443/1990; O. nn. 115/1992 e 185/1994. red.: F.S. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 600, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice d'appello può disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anziché "quando ricorrono gravi motivi".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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