Corte costituzionale
Sentenza n. 347/1994
Corte cost., sent. 25 luglio 1994, n. 347
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 347/1994
- Data di deposito
- 25 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:347
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 251 del 6 marzo 1992
- art. 63, comma 2, legge n. 142 del 8 giugno 1990
Parametri
- art. 133, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 63, comma 2, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 63, comma 3, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 16, legge n. 142 del 8 giugno 1990
Massime
Massima n. 21069
L'ordinanza di rimessione deve ritenersi motivata autonomamente, e non 'per relationem', se in essa il giudice 'a quo', pur ricalcando le argomentazioni espresse in un atto di parte, dichiari di condividerle e le assuma come proprie. (Applicando tale criterio e ritenendo adeguatamente dimostrato il requisito della rilevanza, la Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilita' formulate dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla questione di costituzionalita' concernente il decreto legislativo che istituisce la Provincia di Lodi). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21070
L'art. 133 Cost. non esclude che l'istituzione di nuove Province (o la modifica di quelle esistenti) possa essere effettuata - oltreche' con legge formale - con decreto legislativo delegato: il ricorso alla delega legislativa non e' impedito dal carattere di "legge provvedimento" che in tal caso assume il decreto delegato, ne' dal carattere "rinforzato" proprio delle leggi istitutive di nuove Province, non sussistendo ostacoli costituzionali a che gli adempimenti procedurali previsti dall'art. 133 Cost. (iniziativa dei Comuni e parere della Regione) intervengano, oltre che in relazione alla fase di formazione della legge di delegazione, anche successivamente alla stessa, con riferimento alla fase di formazione della legge delegata. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 63, comma secondo, della L. 8 giugno 1990 n. 142, in riferimento agli artt. 76 e 133 Cost.). - nel senso che il legislatore delegato puo' adottare anche atti legislativi a contenuto particolare, v. S. n. 60/1957. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21071
Il termine di sei mesi, stabilito dall'art. 63, comma secondo, L. n. 142 del 1990, per il parere regionale relativo all'istituzione di una nuova Provincia, va ragionevolmente qualificato come sollecitatorio e non perentorio: percio', il decreto legislativo che istituisce la Provincia di Lodi non puo' dirsi viziato sotto il profilo della tardivita' del parere regionale, ne' tantomeno sotto quello dell'incompetenza ad adottarlo, essendo stato il parere in questione approvato non dalla Giunta ma dal Consiglio regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251, sollevata - sotto i profili indicati - in riferimento all'art. 76 Cost., ed in relazione all'art. 63, commi secondo e terzo, della L. n. 142 del 1990). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21072
L'art. 63, comma secondo, della L. n. 142 del 1990, ha stabilito - per l'istituzione di nuove Province - una disciplina speciale riferita alle aree territoriali nelle quali, al 31 dicembre 1989, era gia' stata avviata la formale iniziativa da parte dei Comuni, ma non ha indicato un 'dies a quo' relativo all'adozione di tali iniziative; percio', nell'istituire la Provincia di Lodi, legittimamente il legislatore delegato ha ritenuto pienamente efficaci (nonostante il tempo trascorso) le iniziative comunali avviate prima del 1990, le cui delibere non risultavano contraddette da successive manifestazioni di volonta' da parte dei Comuni stessi. Ne' rileva, in contrario, che non tutti i comuni richiedenti siano poi stati compresi nel territorio della nuova Provincia, giacche' le singole iniziative mantengono una reciproca autonomia, spettando soltanto al legislatore valutare - nella fase conclusiva del procedimento - l'idoneita' e l'adeguatezza dell'istituendo territorio provinciale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251, sollevata, sotto i profili anzidetti, in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione agli artt. 16 e 63, commi secondo e terzo, della L. n. 142 del 1990). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21073
L'istituzione della Provincia di Lodi e' avvenuta dopo che la Regione Lombardia aveva gia' adottato atti idonei a delimitare l'area metropolitana di Milano, in modo da escludere la possibilita' di interferenze tra l'ambito territoriale di quest'ultima e quello dell'istituenda nuova Provincia. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del decreto legislativo 6 marzo 1992 n. 251, sollevata - in riferimento all'art. 76 Cost. - sotto il profilo della mancata valutazione di compatibilita' della nuova Provincia con la suddetta area metropolitana). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), in relazione agli artt. 76 e 133 della Costituzione, e del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251 (Istituzione della Provincia di Lodi), in relazione all'art. 76 della Costituzione e con riferimento agli artt. 16 e 63, secondo e terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142; questioni sollevate dal giudice conciliatore di Codogno con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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