Corte costituzionale
Sentenza n. 345/1994
Corte cost., sent. 25 luglio 1994, n. 345
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 345/1994
- Data di deposito
- 25 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:345
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, comma 1, legge n. 223 del 23 luglio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 20831
Il disposto dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, impugnato nella parte in cui - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con certe caratteristiche la facolta' di chiedere l'anticipazione del pensionamento di anzianita' alla condizione di aver maturato almeno trent'anni di anzianita' contributiva e assicurativa - prevede che l'accredito di anzianita' contributiva occorrente per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non puo' essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni, se donne, non puo' ritenersi lesivo del principio generale di eguaglianza ne' del principio di parita' fra uomo e donna in materia di lavoro. Nella specie, infatti, la lamentata disparita' di trattamento tra lavoratrici e lavoratori e' una conseguenza della differenziazione dell'eta' pensionabile, rimasta ferma per le donne alla soglia dei cinquantacinque anni, dato che, dopo il compimento di questa eta' esse hanno bensi' il diritto di continuare il rapporto di lavoro fino a sessant'anni, ma non e' piu' configurabile nei loro confronti un prepensionamento con accredito dei contributi mancanti per maturare il diritto alla pensione, dal momento che tale diritto hanno gia' maturato. Ne' quindi, trattandosi di prepensionamento facoltativo di anzianita', e' possibile in contrario far richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1989, relativa al prepensionamento di vecchiaia previsto dalla legge n. 193 del 1984 per i lavoratori e le lavoratrici del settore siderurgico ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale, rispetto ai quali il carattere praticamente coatto del prepensionamento stesso escludeva l'alternativa della continuazione della prestazione di lavoro fino a sessant'anni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., dell'art. 27, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, 'in parte qua'). - V., oltre a S. n. 371/1989 (gia' citata nel testo), S. nn. 404/1993 e 296/1994. red.: S.E. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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