Corte costituzionale
Sentenza n. 344/1994
Corte cost., sent. 25 luglio 1994, n. 344
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 344/1994
- Data di deposito
- 25 luglio 1994
- Data di decisione
- 19 luglio 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:344
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 5, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 30, comma 4, legge n. 223 del 6 agosto 1990
Parametri
Massime
Massima n. 21008
Nel contestare, in riferimento ai principi della eguaglianza e del "giudice naturale", la legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 30, commi quarto e quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che individua con riferimento al luogo di residenza della persona offesa l'autorita' giudiziaria territorialmente competente a conoscere dei reati di diffamazione consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, se commessi attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive, il giudice 'a quo' ha omesso completamente di motivare in ordine alla rilevanza della questione ai fini della risoluzione della concreta fattispecie sottoposta al suo esame, ne' ha esposto i fatti che hanno dato luogo al giudizio, cosi' da poter identificare l'oggetto e i termini dello stesso. Inoltre, nella ordinanza di rimessione si ha una contraddizione tra la motivazione -che appare diretta ad estendere la particolare competenza prevista dalla norma impugnata quanto meno alla diffamazione semplice- e il dispositivo, che circoscrive la domanda alla sola caducazione della norma impugnata, in modo da ricondurre anche l'ipotesi della diffamazione aggravata al regime ordinario della competenza. Difettano dunque -sia sotto l'uno che sotto l'altro aspetto- i presupposti perche' possa darsi ingresso al richiesto giudizio di costituzionalita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., dell'art. 30, commi quarto e quinto, l. 6 agosto 1990, n. 223). red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi quarto e quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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