Corte costituzionale
Sentenza n. 330/1994
Corte cost., sent. 22 luglio 1994, n. 330
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 330/1994
- Data di deposito
- 22 luglio 1994
- Data di decisione
- 7 luglio 1994
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:330
Norme oggetto del giudizio
- art. 88, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 20952
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 88 cod. proc. pen. del 1930 (applicabile nel processo 'a quo' perche' tuttora in corso alla data di entrata in vigore del codice vigente) nella parte in cui, nel caso in cui l'imputato sia affetto da infermita' fisica non contingente, di durata indeterminabile e comportante un assoluto impedimento a comparire, non consente di ordinare la sospensione del procedimento - prevista bensi' dall'art. 88, ma per la sola ipotesi di infermita' mentale sopravvenuta dell'imputato - con conseguente impossibilita', per la parte civile, di adire il giudice civile, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata per essere stato l'incidente di costituzionalita' promosso, nel caso, da un giudice penale anziche' da un giudice civile. La disposizione impugnata, infatti, puo' essere censurata nel suo lamentato effetto preclusivo soltanto nel giudizio penale, non essendo impedita la 'traslatio iudicii' da alcun precetto che il giudice civile potrebbe essere chiamato ad applicare. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20953
Il giudice penale 'a quo', nel sollevare (in un giudizio nel quale, essendo in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, sono tuttora applicabili le norme del codice del 1930) la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la mancata previsione, nel caso in cui l'imputato sia affetto da infermita' fisica non contingente, di durata indeterminabile e comportante l'assoluto impedimento a comparire, la sospensione del procedimento, con conseguente impossibilita', perla pate civile, di adire il giudice civile, ha correttamente individuato la disposizione da sottoporre a censura nell'art. 88, - che la sospensione del processo e la possibilita' di agire immediatamente in sede civile, prevede, anche se per la sola ipotesi della sospensione del processo penale per infermita' di mente sopravvenuta dell'imputato - e non gia' nell'art. 24, secondo comma, cod. proc. pen. 1930 - il cui precetto infatti da un lato assume una latitudine di tale portata che una eventuale sua impugnativa risulterebbe esorbitante rispetto ai limiti del 'devolutum' e dall'altro si riferisce non all'azione civile esercitata, come nella specie, avanti al giudice penale, ma all'azione civile esercitata in sede propria - ne' ancora nell'art. 497 cod. proc. pen. 1930, che disciplina la mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento, richiamando appunto espressamente l'art. 88. Vanno quindi respinte le eccezioni di inammissibilita' formulate, in base ai contrari assunti, della difesa dell'imputato e dall'Avvocatura di Stato. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20954
Con riguardo ai rapporti tra azione civile e processo penale l'assetto predisposto dal codice abrogato risulta informato ad una particolare valorizzazione del principio di accessorieta' della prima, accessorieta' che si manifesta non soltanto relativamente alla necessita' di un adeguamento del suo esercizio alle vicende del processo penale, ma anche attraverso la predisposizione di un regime di preclusioni volte, per un verso, ad attuare l'economia dei giudizi e, per un altro verso, ad impedire la formazione di giudicati contraddittori, in perfetta sintonia con la disciplina dell'efficacia del giudicato penale in sede civile e, in definitiva, con il principio dell'unita' della giurisdizione. Tuttavia l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha determinato, a seguito di interventi della Corte, una progressiva erosione di tale principio ed un conseguente ridimensionamento della accessorieta' dell'azione civile, tutte le volte in cui l'onere di adattare le modalita' di esercizio della pretesa civile alle sequenze del processo penale fosse divenuto, in relazione alle esigenze di tutela del diritto di difesa dell'imputato nelle varie misure corrispondenti alle diverse fasi processuali, un ostacolo invalicabile nella tutela del diritto di azione e difesa della parte civile, non comprimibile oltre quei limiti - da ritenere ragionevoli - derivanti dall'esigenza primaria di attuazione della pretesa penale. - Sul ridimensionamento dell'accessorieta' dell'azione civile: S. nn. 132/1968, 1/1970, 55/1971, 99/1973, 165/1975, 29/1972, ed inoltre S. nn. 222/1985, 171/1982, 39/1982. Sulle limitazioni ai poteri e facolta' della parte civile ritenute conformi a Costituzione: S. nn. 108/1970, 190/1971, 206/1971, 187/1972, 2/1973, 40/1974, 235/1974; e non conformi: S. nn. 132/1968, 1/1970, 55/1971, 99/1973, 165/1975. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 20955
La mancata previsione nell'impugnato art. 88 del codice di procedura penale del 1930 (applicabile nel giudizio 'a quo', trattandosi di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice) della facolta', per la parte civile, nel caso in cui l'imputato sia affetto da infermita' fisica non contingente, di durata indeterminabile e comportante l'assoluto impedimento a comparire, di proporre l'azione davanti al giudice civile indipendentemente dal processo penale, realizza una stasi del processo di durata indefinita ed indeterminabile, idonea a vulnerare, alla luce dei 'decisa' della Corte costituzionale in ordine al superamento dei principi della unita' della giurisdizione e della rigorosa accessorieta' dell'azione civile al processo penale, il diritto di azione e di difesa della parte civile. Pertanto, esclusa la percorribilita' di un itinerario normativo che -come prospettato dal giudice 'a quo'- conduca ad estendere alla fattispecie il regime gia' previsto dall'art. 88, quinto comma -che per la sola ipotesi della infermita' di mente sopravvenuta dell'imputato, imponendo la sospensione del processo, consente alla parte civile di adire immediatamente il giudice civile - a tale soluzione ostando sia l'inadeguatezza del regime della sospensione del processo a costituire il presupposto per superare la preclusione, sia gli effetti in danno dell'imputato che potrebbero derivarne sul piano del diritto penale sostanziale (con la sospensione della prescrizione del reato che ne conseguirebbe), l'unica norma in grado di fronteggiare il vizio di illegittimita' e' da individuare in un precetto (di contenuto analogo a quello dell'art. 471 del codice del 1913), che consenta alla parte civile di esercitare senz'altro l'azione civile in sede propria. Di conseguenza deve dichiararsi, per violazione dell'art. 24 Cost. - assorbita la censura relativa al dedotto contrasto anche con l'art. 3 Cost. - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 88, quinto comma, cod. pen. 1930, nella parte in cui non prevede, nella suddetta ipotesi di accertata infermita' fisica dell'imputato, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, che il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile. - Cfr. la precedente massiva C ed ivi richiami. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 88, quinto comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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